Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00239

Atto n. 1-00239

Pubblicato il 3 giugno 2020, nella seduta n. 224

BOSSI Simone , CASOLATI , ROMEO , CANDIANI , BAGNAI , VESCOVI , CANDURA , PIROVANO , ZULIANI , PUCCIARELLI , RUFA , PIANASSO , SBRANA , LUCIDI , AUGUSSORI , CORTI , SAPONARA , PIZZOL , CAMPARI , PERGREFFI , BRIZIARELLI , FERRERO

Il Senato,

premesso che:

la legge n. 234 del 2012 disciplina le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

tale normativa nasce con l'intento di adeguare l'ordinamento italiano e rendere il Parlamento maggiormente attivo nella "fase ascendente" del diritto europeo, tema trascurato nei primi 20 anni di appartenenza alla Comunità europea;

accrescere il ruolo dei Parlamenti nazionali nel contesto europeo, promuovendone una funzione maggiormente attiva nelle fasi decisionali, è una delle prerogative del Trattato di Lisbona;

l'articolo 4 della legge n. 234 disciplina la consultazione e l'informazione del Parlamento. Nel comma 1 si specifica che "Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, il Governo illustra alle Camere la posizione che intende assumere, la quale tiene conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati";

l'articolo 5, che disciplina la consultazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria, al comma 2, evidenzia come il Governo debba assicurare che la posizione rappresentata dall'Italia nella fase di negoziazione tenga conto degli atti di indirizzo adottati dalle Camere;

lo stesso comma specifica che: "Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli atti di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta";

i processi di informazione e comunicazione, trasmessi ai Parlamenti nazionali, devono essere quindi strumentali a consentire alle Camere di esprimere un atto di indirizzo;

in sede di Consiglio europeo, si deve considerare un'esigenza dei diritti costituzionali nazionali e del diritto dell'Unione europea che il Parlamento nazionale abbia modo di portare la sua posizione ufficiale tramite il Governo nazionale nel Consiglio, assumendo una funzione di legittimazione e, conseguentemente, legittimando la decisione del Consiglio;

i capi di Stato e di Governo che siedono nel Consiglio europeo sono democraticamente responsabili dinanzi ai loro Parlamenti nazionali;

diviene quindi fondamentale chiarire la prassi e la cultura politica non solo a livello europeo, ma soprattutto a livello nazionale, per rendere maggiormente rilevante il ruolo dei Parlamenti nazionali all'interno del processo decisionale europeo;

ai sensi dell'articolo 105, primo comma, del Regolamento del Senato, la possibilità per ciascun senatore di fornire un atto di indirizzo al Governo, tramite la presentazione di una risoluzione, è vincolata allo svolgimento delle comunicazioni da parte di un esponente del Governo;

considerato che:

in occasione degli appuntamenti del Consiglio europeo di marzo ed aprile non si sono svolte le consuete comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, e conseguentemente le Camere non hanno avuto la possibilità di fornire un atto di indirizzo al Governo;

la sede del Consiglio europeo, anche alla luce della grave crisi economica conseguente all'epidemia COVID-19, diviene organo politico di primaria importanza nella scelta delle politiche europee di contrasto alla crisi,

impegna il Governo a dare piena attuazione alla legge n. 234 del 2012, provvedendo a rendere comunicazioni prima di ogni riunione, formale o informale, del Consiglio europeo, in modo da consentire ai senatori la possibilità di presentare risoluzioni e dare un chiaro atto di indirizzo al Presidente del Consiglio dei ministri in sede di trattativa.