Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02511
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Atto n. 4-02511
Pubblicato il 20 novembre 2019, nella seduta n. 167
PAVANELLI , PARAGONE , GAUDIANO , LA MURA , TRENTACOSTE , LANNUTTI , ANGRISANI , CORRADO , DONNO , MONTEVECCHI , CORBETTA , GUIDOLIN , MOLLAME , PRESUTTO , ROMANO , LEZZI , PELLEGRINI Marco , ACCOTO , MAIORINO , CAMPAGNA , NOCERINO , AUDDINO , VANIN , DE LUCIA , GRANATO , VACCARO - Al Ministro dello sviluppo economico. -
Premesso che:
il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (cosiddetto decreto Bersani-bis), all'art. 1, comma 1, stabilisce: "Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi prezzi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, è vietata, da parte degli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, l'applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico o del servizio richiesto. È altresì vietata la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è nulla e non comporta la nullità del contratto, fatti salvi i vincoli di durata di eventuali offerte promozionali comportanti prezzi più favorevoli per il consumatore. Gli operatori di telefonia mobile adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto";
il decreto aveva eliminato i costi di ricarica per le cosiddette carte telefoniche prepagate;
nelle ultime settimane le principali compagnie telefoniche hanno introdotto nuove modalità di ricarica (Tim con "Ricarica+", Vodafone con "Giga Ricarica", Wind con "Ricarica Special") per le loro carte telefoniche prepagate, nel caso in cui il servizio di ricarica venga effettuato attraverso terminali informatici (ad esempio quelli in dotazione ai tabaccai), che rappresenta la modalità più diffusa di ricarica del credito telefonico;
le nuove modalità di ricarica incorporano un euro di servizi telefonici consistenti in quantitativi prefissati di traffico internet o di chiamate voce, servizi che risultano essere non espressamente richiesti dal cliente che effettua la ricarica del credito, interessato ad ottenere esclusivamente nuovo credito e non nuovi servizi;
pertanto al cliente, a fronte di una ricarica da 5 o da 10 euro, viene dato un credito di 4 o 9 euro;
considerato che:
i clienti non necessitano di un euro di servizi aggiuntivi, dato che assai spesso potrebbe trattarsi di persone anziane che non usano internet ovvero di utenti che hanno già un piano tariffario comprendente sia le chiamate voce che il traffico internet;
su base annua, considerando in media una ricarica da 10 euro al mese a cui è detratto un euro ogni volta, risultano 12 euro di credito in meno all'anno, spingendo così il cliente ad effettuare 13 ricariche per ciascun anno, anziché 12 come sarebbe accaduto in precedenza;
alcune associazioni di tutela dei consumatori (Adusbef e Altroconsumo) hanno presentato un esposto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), affinché valuti se le nuove modalità siano lecite,
si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per verificare se vi siano situazioni a danno dei clienti delle nominate compagnie telefoniche che hanno attivato le nuove modalità di ricarica, ovvero se tali nuove modalità adottate con meccanismi assai simili e con identico effetto di togliere un euro per ciascuna ricarica possano configurare ipotesi di cartello commerciale occulto.