Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00974

Atto n. 3-00974 (con carattere d'urgenza)

Pubblicato il 2 luglio 2019, nella seduta n. 128

SEGRE , DE PETRIS , CATTANEO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

l'edizione di Palermo del quotidiano "la Repubblica" del 30 giugno 2019 riporta la notizia che Gino Giannetti, insegnante di discipline plastiche presso il liceo artistico "Eustachio Catalano" di Palermo, è al centro di un'indagine da parte della Procura della Repubblica del medesimo capoluogo;

i fatti per cui si procede consisterebbero in reiterati atti, da parte del docente, di "negazionismo" storico dello sterminio degli ebrei durante la seconda guerra mondiale;

come riferisce ancora il quotidiano, il professore avrebbe inviato a una studentessa, attraverso la messaggistica "Facebook", fotografie e video che negano la Shoah, determinando la reazione della studentessa che ha segnalato il caso ad un altro insegnante e questi al preside, Maurizio Cusumano;

il dirigente scolastico avrebbe, a sua volta, presentato una denuncia all'Ufficio scolastico regionale, che risulta aver già avviato un procedimento disciplinare, tanto che Giannetti, quale primo effetto, è stato escluso dalla commissione esaminatrice della maturità per l'anno in corso;

queste notizie sono riportate anche da "il Fatto Quotidiano" del medesimo 30 giugno 2019 (in una "breve" non firmata), il quale riferisce altresì che il docente avrebbe espresso giudizi falsi e denigratori nei confronti di Primo Levi e dei deportati, nonché invitato i suoi studenti a iscriversi a "Forza nuova";

considerato che:

l'art. 3, primo comma, della Costituzione vieta espressamente qualsiasi discriminazione basata, fra l'altro, sulla razza;

in questo solco, la legge n. 115 del 2016, che ha novellato la legge n. 654 del 1975, prevede il reato di diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero persegue chiunque istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, politici o religiosi e chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, politici o religiosi;

la pena prevista per detti reati è da due a sei anni di reclusione qualora la propaganda ovvero l'istigazione o l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondino in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge n. 232 del 1999;

salvi gli sviluppi del procedimento penale in corso,

si chiede di sapere se risulti al Ministro in indirizzo che nei confronti del professor Giannetti sia stato adottato, dalle competenti autorità, il provvedimento della sospensione cautelare dal servizio e, in caso affermativo, per quanto tempo.