Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00121
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Atto n. 1-00121
Pubblicato il 14 maggio 2019, nella seduta n. 112
CASTELLONE , ANGRISANI , MORONESE , DE LUCIA , PRESUTTO , RICCIARDI , MAUTONE , URRARO , DI MICCO , SANTILLO , LA MURA , DI MARZIO , SILERI , ANASTASI , CASTALDI , LEONE , GAUDIANO , PUGLIA , VANIN , VONO , PIARULLI , DONNO , PIRRO , ACCOTO , CORRADO , TURCO , LANNUTTI , VACCARO , AUDDINO , MARINELLO , PISANI Giuseppe , GRANATO , ORTIS , MATRISCIANO , GIANNUZZI , L'ABBATE , GRASSI , ORTOLANI , TAVERNA , PELLEGRINI Marco , ROMANO , ENDRIZZI , BOTTICI
Il Senato,
premesso che:
risulta oramai fin troppo evidente e documentato uno "squilibrio tra i bisogni potenziali di assistenza sanitaria e i criteri allocativi delle risorse adottati" (rapporto annuale ISTAT 2015), incompatibile con i principi fondamentali della nostra Costituzione;
l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che "Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali";
peraltro, in senso non conforme al disposto normativo, si è sin qui fatto esclusivo riferimento a popolazione residente ed anzianità, adottando il criterio di riparto basato sulla "popolazione pesata solo per anzianità", poi diversamente modulato nel corso del tempo;
l'art 25 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, prevede di disciplinare a decorrere dall'anno 2013 la determinazione dei costi standard e dei fabbisogni standard per le Regioni a statuto ordinario nel settore sanitario, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento dei criteri di riparto adottati ai sensi dell'art. 1, comma 34, citato, così come integrati da quanto previsto dagli accordi tra Stato e Regioni in materia sanitaria;
considerato che:
tale norma trae spunto dal documento del 30 aprile 2010 redatto dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas) per conto della Conferenza Stato-Regioni intitolato "Riflessione sui criteri da utilizzare per il riparto del fabbisogno sanitario", in cui si legge che: "Tutti i modelli di riparto partono dal presupposto che l'obiettivo prioritario a cui deve tendere il processo allocativo sia il rispetto del principio di assicurare eguali risorse per eguali bisogni", riferendosi come ovvio all'esplicazione del principio fondamentale d'equità di accesso alle cure sancito sin dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, che prevede espressamente quanto segue: il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio;
lo stesso documento conferma come il bisogno di assistenza costituisca uno dei principali modulatori della spesa dipendente dalle seguenti variabili: età, sesso, deprivazione sociale e mortalità, mentre "Obiettivi aggiuntivi come il raggiungimento di livelli ottimali di efficienza, l'incentivazione di procedure e modalità assistenziali volte al miglioramento degli esiti dell'assistenza vengono perseguiti con strumenti diversi dalla quota capitaria pesata";
tenuto conto che:
la Ragioneria dello Stato, chiamata a valutare le prospettive d'aumento del fabbisogno sanitario in relazione all'invecchiamento della popolazione, assume come dimostrato che "una percentuale molto elevata del totale dei consumi sanitari nell'arco della vita di un soggetto si concentra nell' anno antecedente la sua morte. Ciò significa che la componente di spesa sanitaria relativa ai costi sostenuti nella fase terminale della vita (c.d. death-related costs) non risulterà significativamente condizionata dall'aumento degli anni di vita guadagnati" (Documento della Ragioneria di Stato sul monitoraggio della spesa sanitaria per il 2015);
tutti i dati confermano poi l'abnormità conseguita dalla "pesatura" della popolazione solo per anzianità, in quanto, nell'ambito della riduzione complessiva del fabbisogno sanitario nazionale, che già di per sé impedisce di una migliore redistribuzione delle risorse, l'attuale sistema paradossalmente assegna alle Regioni in maggior difficoltà nell'erogazione dei servizi una minore quota sanitaria pro capite;
considerato inoltre che:
in coerenza, il patto per la salute 2014-2016 ha sancito che il riparto delle disponibilità finanziarie dovesse tenere conto dell'accordo politico raggiunto in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 19 dicembre 2013, ossia la necessità di rivedere e riqualificare i criteri di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011 sulla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, tenendo conto del trend di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità e attraverso nuove modalità di pesature, da definire entro il 31 luglio 2014, secondo i criteri già indicati dall'art. 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996;
tale impegno non è mai stato rispettato e gli ulteriori criteri di pesatura del tasso demografico son rimasti sin qui inapplicati nel computo del fabbisogno, sebbene il termine fissato per la revisione fosse il 31 luglio 2014;
l'articolo 1, comma 601, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, modificando l'art. 27, comma 7, del decreto legislativo n. 68, ha stabilito che "A decorrere dall'anno 2015 i pesi sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
l'intesa avrebbe dovuto essere raggiunta entro l'aprile 2015, con la previsione che, in mancanza, il vecchio criterio di pesatura si sarebbe reiterato per un altro anno. La scadenza fissata non è stata rispettata;
con tale discutibile atto normativo è stata quindi subordinata alla valutazione politica della Conferenza Stato-Regioni la funzione perequativa che è una funzione statale esclusiva in base all'art. 117 della Costituzione, comma secondo, lettera e), ed art. 119 della Costituzione, commi terzo e quinto, a garanzia dei livelli essenziali d'assistenza. Infatti, se si tiene conto che lo Stato dovrebbe contribuire al finanziamento al netto delle entrate interne regionali, risulta evidente che il dato tecnico dei criteri di pesatura della popolazione nel riparto e nella determinazione del fabbisogno sanitario costituisce il parametro di riferimento per la redistribuzione perequativa delle risorse sul territorio nazionale;
si è così consentito che interessi regionalistici di carattere eminentemente politico abbiano influenzato ed influenzino i criteri tecnici d'individuazione del fabbisogno sanitario nazionale. Il mancato raggiungimento di un'intesa tra le Regioni, prevista dalla legge n. 190 del 2014, tiene "in scacco" le legittime aspettative delle Regioni attualmente svantaggiate alla doverosa modifica dei criteri di riparto;
come segnalato nel documento Agenas, la questione andrebbe del tutto smarcata da interessi politici espressione di un egoismo regionale e sociale, che impedisce una più equa e razionale redistribuzione delle risorse. Si tratta di un comportamento istituzionalmente deplorevole, non conforme al principio di leale collaborazione e che mina nello spirito l'art. 5 della Costituzione, circa l'unitarietà dello Stato italiano, unitarietà prima morale e poi politica ed economica;
si impongono pertanto immediati provvedimenti ai sensi dell'art. 120, comma secondo, della Costituzione, individuabili anche in eventuali modifiche dell'articolo 1, comma 601, della legge n. 190 del 2014 che, consentano di pervenire al riequilibrio dei criteri di riparto secondo una procedura che, pur recependo le indicazioni della Conferenza, sia più rispettosa delle esclusive prerogative dello Stato centrale, indirizzando correttamente la spesa verso l'effettivo bisogno sanitario della popolazione,
impegna il Governo:
1) a procedere all'immediata individuazione dei detti indici di pesatura attenendosi ai criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996, previa verifica degli effettivi risultati del lavoro d'elaborazione dal 2014 sin qui espletato dal Ministero della salute, con l'eventuale concorso di organi tecnici di supporto;
2) a promuovere, ai fini della loro determinazione, la modifica dell'articolo 1, comma 601, della legge n. 190 del 2014 secondo disposizioni normative che tengano conto delle prerogative esclusive dello Stato centrale in materia di livelli essenziali d'assistenza e perequazione.