Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00119

Atto n. 1-00119

Pubblicato il 14 maggio 2019, nella seduta n. 112

MORONESE , PATUANELLI , L'ABBATE , CASTELLONE , GIROTTO , TAVERNA , DE LUCIA , LEONE , LANNUTTI , ANASTASI , TRENTACOSTE , DONNO , PUGLIA , ANGRISANI , PIRRO , CASTALDI , GIANNUZZI , LA MURA , CORRADO , FLORIDIA , LANZI , BOTTICI , GARRUTI , DI MICCO , MANTERO , PETROCELLI , MATRISCIANO , AGOSTINELLI , FATTORI , NATURALE , NUGNES , ORTIS , VACCARO , RICCARDI , SANTILLO , FERRARA , ACCOTO , CAMPAGNA , GUIDOLIN , RICCIARDI , VANIN , QUARTO , LUPO , DI GIROLAMO , MANTOVANI , PELLEGRINI Marco , PRESUTTO , DI PIAZZA , VONO , CORBETTA , GRANATO , ABATE , MONTEVECCHI , GALLICCHIO , PARAGONE , COLTORTI , PIARULLI , PAVANELLI

Il Senato,

premesso che:

il 4 luglio 2018 sono in vigore le quattro direttive del "Pacchetto economia circolare". Le direttive di riferimento sono: la direttiva (UE) 2018/849 del 30 maggio 2018 che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; la direttiva (UE) 2018/850 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; la direttiva (UE) 2018/851 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; la direttiva (UE) 2018/852 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

quest'ultima fissa nuovi obiettivi di riciclo (in peso, non di raccolta differenziata) a medio-lungo termine, quali: entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 per cento in peso; entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 per cento in peso; entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 per cento in peso;

la direttiva (UE) 2018/850 stabilisce che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica deve essere ridotta al 10 per cento (o meno) del totale dei rifiuti urbani prodotti (in peso);

secondo i dati ISPRA, nel 2017 sono state smaltite in discarica 7 milioni di tonnellate di rifiuti (23 per cento) e 5,2 milioni di tonnellate sono state incenerite (18 per cento). Se l'obiettivo comunitario è di ridurre lo smaltimento in discarica ad un massimo del 10 per cento dei rifiuti urbani entro il 2035, è necessario fin da ora pianificare quali azioni intraprendere per arrivare a questo ambizioso obiettivo;

le direttive UE, che dovranno essere recepite nell'ordinamento nazionale entro il 5 luglio 2020, segnano una profonda svolta nella gestione dei rifiuti urbani e speciali e impegnano gli Stati membri a raggiungere elevati target di riutilizzo e riciclo. È quindi necessario pianificare per tempo le azioni da mettere in campo, sia per rimuovere gli ostacoli normativi che impedirebbero il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla UE, sia per adottare una politica nazionale di gestione rifiuti volta a superare le disomogeneità tra Nord e Sud Italia;

considerato che:

l'art. 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 1, prevede l'individuazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della complessiva capacità di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo, tenendo conto della pianificazione regionale;

in attuazione dell'articolo citato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016 è stata individuata sia la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, sia il fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati, suddividendo il territorio in 3 macro aree: Nord, Centro, Sud e isole;

l'art. 35, al comma 6, prevede altresì la circolazione interregionale dei rifiuti urbani da avviarsi a incenerimento stabilendo che: "ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni";

in termini di principi generali, anche conformemente alle direttive nazionali ed europee, la gestione dei rifiuti urbani dovrebbe esse condotta secondo i principi di autosufficienza e prossimità. Sul territorio nazionale, la presenza di impianti di gestione di tali rifiuti, ed in particolare di inceneritori, è decisamente disomogenea, con regioni, come la Lombardia, dotate di diversi impianti (13 nel caso specifico) e regioni completamente sprovviste degli stessi (tra cui Liguria, Sicilia e Abruzzo);

considerato, inoltre, che:

per effetto dell'applicazione dell'art. 35 del decreto-legge n. 133 del 2014, la delocalizzazione nella gestione dei rifiuti urbani in regioni differenti da quelle di produzione ha di fatto disincentivato l'avvio di pratiche virtuose di gestione dei rifiuti a livello locale e quindi in "prossimità" del luogo di produzione. Nel 2016, ad esempio, ogni giorno da Roma capitale partivano 163 autotreni carichi di rifiuti (dato AMA Roma) con destinazione Nord Italia (oggi, per effetto della chiusura dell'impianto TMB Salario, saranno molti di più). Lo stesso accade alla Liguria, che esporta circa il 35 per cento dei rifiuti indifferenziati prodotti con destinazione inceneritori in Piemonte e Lombardia, ma gli esempi sarebbero molteplici e, purtroppo, confermano il fatto che molte regioni sono ancora ben lontane dalla chiusura del ciclo dei rifiuti;

inoltre, la saturazione degli impianti presenti nel Nord Italia ha provocato che la dismissione degli impianti di incenerimento poco efficienti per cui era prevista la chiusura ("decommissiong" già avviato, per esempio, in Lombardia e poi abbandonato per effetto dell'art. 35) sia stata di fatto rimandata "a data da definirsi";

ancora, il "turismo dei rifiuti" non solo ha impedito alle Regioni meno virtuose di mettere in campo azioni serie e concrete di prevenzione e pianificazione nella gestione dei rifiuti, ma sta generando pesanti impatti ambientali per via delle emissioni (non controllate e non calcolabili) dovute ai trasporti, un settore, peraltro, che spesso risulta essere permeato dalla criminalità organizzata. Il business del trasporto rifiuti sta crescendo esponenzialmente, spesso senza un'efficace rete di controllo che verifichi produttori e destinatari finali (a tutti è noto il fenomeno dei roghi di capannoni abbandonati e riempiti di rifiuti, come riferito dalla relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, Doc. XXIII, n. 35 della XVII Legislatura, approvata nella seduta del 17 gennaio 2018);

per effetto della saturazione degli impianti presenti nel Nord Italia e quindi dell'aumento della domanda, i prezzi di smaltimento in impianti di incenerimento sono raddoppiati passando da 70-80 euro per tonnellata (prima del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133) a prezzi che nel corso del 2018 hanno toccato picchi di 150-180 euro per tonnellata (ad esempio: gara AMA Roma del luglio 2018 con base d'asta di 155 euro per tonnellata, trasporto incluso; gara SAPNA del febbraio 2018 con base d'asta 180 euro per tonnellata);

ancora, l'aumento ingiustificato dei costi di smaltimento in impianti di incenerimento ha irrimediabilmente contaminato tutto il settore, facendo aumentare, con un effetto domino, anche i prezzi di smaltimento in discarica equiparandone di fatto le funzioni;

infine, l'aumento esponenziale dei costi di smaltimento (incenerimento e discarica) ha fatto lievitare i costi di gestione di tutte le filiere di trattamento rifiuti, incluse quelle virtuose di recupero e riciclo ove, a valle del trattamento, persistono alcune frazioni non utilmente riciclabili. Questo ha generato costi maggiori di gestione che inevitabilmente ricadono sui cittadini che, attraverso il meccanismo della TARI, hanno visto le bollette triplicarsi;

considerato, infine, che:

l'art. 35 consente, solo per la disponibilità residua autorizzata, il trattamento mediante incenerimento dei "rifiuti urbani prodotti in altre regioni". Per effetto del suddetto articolo, ai soli rifiuti urbani (codice CER 20) è consentito l'incenerimento fuori regione. Accade, invece, che, come dimostrato dalle recenti gare pubbliche per l'affidamento dei servizi di trasporto e recupero o smaltimento dei rifiuti, questi siano prevalentemente trattati in impianti di trattamento meccanico (codice CER 19) ad essere oggetto dei conferimenti fuori regione. Questo comporta che, per effetto del doppio trattamento a cui i rifiuti sono sottoposti, si crei non solo un danno economico ed un inutile aggravio dei costi a carico dei cittadini, ma anche un'indistinta situazione in cui trasportatori e gestori di impianti, anche per effetto dell'aumento dei prezzi, trovino reciproca convenienza nel mantenere un contesto che genera profitto a entrambe le parti a danno dell'ambiente e della collettività;

come richiamato dalla comunicazione della Commissione europea del 26 gennaio 2017 (COM (2017) 34 final) concernente il ruolo della termovalorizzazione nell'economia circolare, l'incenerimento si colloca tra le ultime strategie di gestione dei rifiuti nella gerarchia definita dalla direttiva 2008/98/CE; gli Stati membri, prima di optare per l'esportazione di rifiuti non riciclabili ai fini del recupero energetico in un altro Stato, dovrebbero sviluppare uno studio sul ciclo di vita per assicurare che gli impatti ambientali totali, inclusi quelli relativi al trasporto dei rifiuti, non superino i benefici attesi,

impegna il Governo:

1) ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di superare, sia l'art. 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, e sia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, alla luce della nuova normativa europea in materia di economia circolare; prevedere l'avvio di un'attività istruttoria preliminare nella quale coinvolgere soggetti come il Ministero della salute, l'ISS, l'ISPRA, ai quali affidare il compito di individuare e studiare tecnologie impiantistiche che potrebbero eventualmente sostituirsi alla termovalorizzazione e incenerimento dei rifiuti residui, realizzabili a costi sostenibili tenendo conto di una complessiva analisi in termini di costi-benefici ambientali. L'istruttoria dovrà completarsi entro 6 mesi dall'approvazione della presente mozione e dovrà vedere il Ministero dell'ambiente come soggetto promotore e coordinatore, al quale viene affidato sia il lavoro di sintesi, sia la trasmissione al Parlamento;

2) ad introdurre una nuova strategia nazionale finalizzata ad una chiara gestione dei rifiuti che consenta di raggiungere gli obiettivi europei di riduzione dello smaltimento in discarica ad un massimo del 10 per cento dei rifiuti urbani entro il 2035;

3) ad introdurre una strategia nazionale volta alla gestione del periodo transitorio che precede il raggiungimento dell'obiettivo del 55 per cento di effettivo riciclo del rifiuto urbano al 2025 e dell'ulteriore fase transitoria fino al raggiungimento del 65 per cento entro il 2035, nonché prevedere una gestione dei rifiuti a partire dal 2035 coerente con i criteri di priorità stabiliti dall'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

4) a valutare l'opportunità, nel rispetto del principio di prossimità e autosufficienza, di autorizzare il trasporto dei rifiuti fuori regione, sia esso transfrontaliero sia a livello nazionale da regione a regione, solo per un periodo di tempo limitato al fine di concedere alla regione esportatrice il tempo necessario all'adozione delle linee programmatiche inerenti alla propria gestione dei rifiuti;

5) ad introdurre nella legislazione nazionale un "fattore di pressione" nella localizzazione degli impianti di destino dei rifiuti urbani e speciali (impianti di incenerimento e coincenerimento, discariche), poiché la collocazione prevalente in alcune aree dell'Italia dei suddetti impianti di trattamento rifiuti ha fatto sì che tale concentrazione comporti una pressione ambientale non sostenibile nel lungo periodo;

6) ad introdurre criteri di premialità graduale (anche non strettamente economici) per quelle regioni che attualmente non esportano rifiuti, affinché possano fungere come riferimento nazionale ed esempio virtuoso tale da produrre un effetto trainante per le altre regioni che ancora non hanno raggiunto l'obiettivo di chiusura del ciclo entro i propri confini;

7) ad attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze e nelle opportune sedi, affinché le Regioni forniscano tutte le informazioni circa le modalità di utilizzo dei contributi versati dai gestori degli impianti che ricevono rifiuti urbani, come previsto dall'art. 35, comma 7, della legge 11 novembre 2014, n. 164, al fine di garantire la massima trasparenza circa i quantitativi dei flussi di rifiuti oggetto di circolazione interregionale.