Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00080
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Atto n. 1-00080
Pubblicato il 19 febbraio 2019, nella seduta n. 91
LUCIDI , FERRARA , MAIORINO , LANZI , ANGRISANI , PARAGONE , ANASTASI , TURCO , ROMANO , CORRADO , DONNO , TRENTACOSTE , CORBETTA , LANNUTTI , MONTEVECCHI
Il Senato,
premesso che:
al termine della seduta del Consiglio europeo del 23 marzo 2018, nella sua formazione a 27 (ex art. 50 del Trattato sull'Unione europea), sul processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea, cosiddetta Brexit, il Consiglio ha pubblicato i suoi orientamenti finali, in cui viene ribadita la necessità di mantenere uno stretto partenariato fra Unione europea e Regno Unito riguardo alla cooperazione commerciale ed economica, alla lotta al terrorismo ed alla criminalità internazionale, alla sicurezza, alla difesa e alla politica estera;
in particolare, il Consiglio ha riconosciuto che la prossimità geografica fra l'Unione europea ed il Regno Unito e l'uscita del Paese dall'area Schengen rendono fondamentale assicurare la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, tramite un partenariato che dovrebbe contemplare "efficaci scambi di informazioni, il sostegno alla cooperazione operativa tra autorità di contrasto e la cooperazione giudiziaria in materia penale" e che garantisca meccanismi efficaci di esecuzione e risoluzione delle controversie;
considerato che:
il processo di uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea potrebbe comportare un indebolimento della capacità di cooperazione giudiziaria e di polizia, nonché degli strumenti di interscambio informativo in materia finanziaria e fiscale, creando così un ambiente favorevole allo sviluppo e proliferazione delle organizzazioni mafiose;
in tale contesto, tra le principali criticità che la Brexit potrebbe generare, vi è l'impossibilità di ricorrere a una serie di strumenti e principi di riconoscimento giuridico che oggi sono alla base della cooperazione che, pur nella sua complessità, ha consentito di conseguire un buon numero di successi, nonostante le diversità tra l'ordinamento giuridico britannico e quello europeo;
sono evidenti alcune differenze nei rispettivi ordinamenti penali e giuridici tra il Regno Unito e l'Europa, come ad esempio la non obbligatorietà dell'azione penale, le priorità dell'azione investigativa imposte dall'Esecutivo, l'utilizzo o meno delle intercettazioni telefoniche a fini processuali e, ancora, l'approccio delle autorità britanniche alla permeabilità del sistema societario e finanziario del Regno Unito. Nel confronto specifico con l'Italia va sottolineata la scarsa conoscenza del fenomeno mafioso e della criminalità organizzata da parte delle autorità britanniche. L'ordinamento italiano, infatti, presta un'attenzione particolare al fenomeno mafioso, tanto da fissare misure di prevenzione personali e patrimoniali sancite dal Titolo I e II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
è bene, inoltre, tenere conto del peculiare contesto economico e finanziario londinese, un ambiente che favorisce la proliferazione di transazioni illecite, finanziate anche da capitali provenienti da Paesi stranieri, spesso paradisi fiscali;
considerato inoltre che:
il procuratore generale della Procura di Catanzaro, Nicola Gratteri, dalle colonne de "Il Sole-24 ore" ha lanciato l'allarme sul possibile indebolimento del contrasto al narcotraffico, riciclaggio, terrorismo e mafie che la Brexit potrebbe comportare, crimini transnazionali che richiedono una risposta coordinata;
in un articolo di Amalia De Simone per il "Corriere della Sera" pubblicato il 23 febbraio 2018, il colonnello della Guardia di finanza presso l'ambasciata italiana a Londra, Claudio Petroziello, ha riportato i dati dell'Economic crime command della National crime agency britannica, secondo cui sono circa 195 i miliardi di sterline investiti ogni anno attraverso la piazza finanziaria di Londra, sottolineando che, in mezzo a grandi volumi di denaro che circolano ogni giorno, è meno facile che vengano individuati degli investimenti di provenienza dubbia o chiaramente illecita;
nello stesso articolo, secondo Anna Sergi, docente di criminologia e vice direttrice del centro di criminologia dell'università di Essex, il Regno Unito, in ragione della posizione geografica, è esposto al rischio di permeabilità per l'infiltrazione di gruppi criminali, incluse le mafie italiane, rendendolo uno dei principali porti di ingresso in Europa, ad esempio per il traffico di stupefacenti. Inoltre, dall'articolo emerge un rischio rappresentato da una facilitazione delle operazioni di riciclaggio;
l'inchiesta "Mafie unite d'Europa" de "il Fatto Quotidiano" del 2017 sul riciclaggio di denaro a Londra ha, fra l'altro, riportato le già esistenti difficoltà di cooperazione giudiziaria del sistema "Sirena" (sistema di cooperazione giudiziaria tra Paesi dell'Unione europea), rafforzando la necessità di costruire un rapporto solido di cooperazione giudiziaria bilaterale che possa supplire a tali problematiche;
ritenuto che:
sebbene con Paesi ed in situazioni molto differenti dal caso di specie, la ratifica di trattati internazionali di cooperazione giudiziaria è stata oggetto di interesse delle Commissioni permanenti Affari Esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che durante la XVIII Legislatura hanno esaminato ai fini della ratifica trattati di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale con Emirati Arabi Uniti, Bosnia ed Erzegovina, Repubblica di Macedonia, Nigeria, Argentina, Uruguay;
le peculiarità delle tipologie criminose transfrontaliere che coinvolgono, nel caso di specie, l'Italia ed il Regno Unito sono legate come si è visto al mondo della criminalità organizzata ed al riciclaggio di denaro,
impegna il Governo:
1) a porre in essere tutte le azioni possibili per evitare che, durante le fasi dei negoziati per la Brexit e il periodo immediatamente successivo, si crei un vuoto legislativo in materia di cooperazione internazionale in ambito giudiziario e di polizia con la Gran Bretagna;
2) a determinare congiuntamente con le procure attive su indagini internazionali tutte quelle tutele volte a garantire la prosecuzione e il miglioramento delle fasi istruttorie per i reati transfrontalieri;
3) ad avviare negoziati bilaterali con il Regno Unito al fine di stipulare accordi di cooperazione giudiziaria per perseguire efficacemente i crimini transnazionali.