Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00054 Testo 2
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Atto n. 1-00054 (
(Riformulazione del n. 1-00054)
Pubblicato il 28 novembre 2018, nella seduta n. 64
MAIORINO , VANIN , FLORIDIA , CASTELLONE , VONO , GRANATO , MATRISCIANO , PIARULLI , DE LUCIA , RUSSO , MONTEVECCHI , MARILOTTI , CORRADO , SANTILLO , PISANI Giuseppe , COLTORTI , LANNUTTI , ANGRISANI , TRENTACOSTE , LUCIDI , MAUTONE , DONNO , MORONESE , ROMANO , SILERI , NATURALE , DI GIROLAMO , CROATTI , ORTIS , PRESUTTO , GIANNUZZI , AIROLA , MININNO , CRUCIOLI , LUPO , LOMUTI , ANASTASI , DESSI' , ORTOLANI , RICCIARDI , TURCO , FEDE , DI PIAZZA , DRAGO
Il Senato,
premesso che:
la violenza sulle donne è un fenomeno sociale drammatico difficile da quantificare, i dati disponibili ne evidenziano le enormi proporzioni: quasi 7 milioni di donne hanno subito qualche forma di abuso nel corso della loro vita, come violenze domestiche, stalking, stupro, insulti verbali e violazioni della propria sfera intima e personale, che rappresentano spesso tentativi di cancellarne l'identità, di minarne l'indipendenza e la libertà di scelta;
i numeri del femminicidio, forma estrema del fenomeno, sono inquietanti: negli ultimi 5 anni se ne registrano 774, una media di circa 150 all'anno; in Italia ogni due giorni circa viene uccisa una donna: nel 2016 ci sono stati 120 casi di femminicidio e anche nel 2017 la media è stata di una vittima ogni tre giorni; negli ultimi 10 anni le donne uccise in Italia sono state 1.740, di cui 1.251 (il 71,9 per cento) in famiglia;
particolarmente allarmante, come anche attestato da più recenti fatti di cronaca, risulta in Italia l'aumento del numero e della ferocia dei reati di natura sessuale contro le donne, spesso minorenni e quindi più vulnerabili, da parte di stranieri irregolari, in quanto evidente conseguenza di una pregressa e carente gestione del fenomeno migratorio, ed altresì degli atti di violenza, di diversa natura, nei confronti delle donne finalizzati ad impedire loro l'esercizio in Italia dei diritti e delle libertà riconosciute dalla nostra Costituzione, la cui condivisione deve essere, invece, considerata fondamentale per un reale processo di integrazione;
l'Italia ha firmato e ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ovvero la cosiddetta Convenzione di Istanbul, aperta alla firma l'11 maggio 2011: si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;
la XVII Legislatura si è caratterizzata per la ratifica della citata Convenzione di Istanbul con la legge n. 77 del 2013, per l'introduzione di modifiche al codice penale e di procedura penale, per inasprire le pene di alcuni reati, più spesso commessi nei confronti di donne, per l'emanazione del "Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017" e per l'adeguamento di stanziamenti per il supporto delle vittime;
l'articolo 3 della legge precisa che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani ed è una forma di discriminazione contro le donne;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2015 è stato adottato il piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e sulle donne, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, con l'obiettivo di disegnare un sistema di politiche pubbliche che integri dal punto di vista degli interventi le previsioni di carattere penale contenuti nella legge;
per tali finalità il decreto-legge n. 93 ha stanziato risorse al fine di dare attuazione agli interventi per la valorizzazione dei progetti territoriali, per la formazione degli operatori impegnati negli interventi, per il sostegno all'emancipazione delle donne maltrattate e alle iniziative di prevenzione culturale della violenza sessuale e sulle donne, soprattutto sul fronte dell'educazione e del recupero;
nel dicembre 2017 è stato emanato il piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020. Il piano si fonda su quattro linee di intervento: prevenzione, protezione e sostegno, repressione dei reati, assistenza e promozione;
tra le finalità del piano nazionale emerge quella di creare e mettere in esercizio una banca dati nazionale informatizzata, come strumento determinante e completo per lo studio del fenomeno della violenza contro le donne basata sul genere e per la conseguente definizione di azioni e politiche di intervento attraverso il miglioramento della conoscenza di dettaglio, tanto per la tutela delle vittime quanto per la prevenzione e la repressione dei fenomeni stessi, nonché per il monitoraggio dell'incidenza dei suddetti interventi;
ai sensi della Convenzione, è stato istituito un gruppo di esperti indipendenti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Group of experts on action against violence against women and domestic violence, abbreviato in Grevio), incaricato di monitorare l'attuazione della convenzione da parte degli Stati aderenti; il Grevio è tenuto a pubblicare i report valutativi degli strumenti adottati dalle parti per attribuire efficacia alle previsioni contenute nella Convenzione;
il 29 ottobre 2018 è stato trasmesso al Gruppo esperte sulla violenza del Consiglio d'Europa (Grevio) presso il Consiglio d'Europa il rapporto delle associazioni di donne sull'attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia, che analizza la situazione italiana in materia di contrasto alla violenza sulle donne. Due i nodi principali all'interno di un contesto culturale italiano fortemente permeato da pregiudizi e stereotipi sessisti: la distanza tra le norme adottate e declamate e la loro applicazione in concreto e l'applicazione disomogenea nel territorio nazionale delle norme e dei finanziamenti per azioni e servizi in contrasto alla violenza contro le donne, con conseguente mancanza di tutela dei diritti delle vittime di violenza;
nel marzo 2016 è stata approvata all'unanimità dal Consiglio d'Europa la risoluzione "Systematic collection of data on violence against women", a prima firma D'Arrando ed altri, sulla necessità di creare una banca dati sistematica secondo metodologie omogenee fra Paesi; basti pensare che allo stato attuale, nelle banche dati esistenti, non è stato ancora inserito il dato riguardante la relazione fra autore e vittima;
la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna adottata a livello internazionale nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 3 settembre 1981, ha istituito un Comitato (Committee on the elimination of discrimination against women, Cedaw) con il compito di verificare lo stato di applicazione delle norme contenute nella Convenzione e che è composto da esperte nel campo dei diritti delle donne, provenienti da 23 Paesi ed elette a scrutinio segreto da una lista di candidature presentate dagli Stati firmatari della Convenzione;
l'Italia ha ratificato la Cedaw il 10 giugno 1985 e aderito al protocollo opzionale il 29 ottobre 2002;
ogni Stato che ratifica la Convenzione, o aderisce ad essa, ha l'obbligo di presentare al Cedaw dei rapporti periodici in cui vengano illustrate le azioni compiute per dare applicazione alle norme contenute nella suddetta convenzione. Il primo rapporto va presentato entro un anno dalla data di ratifica, e successivamente, i rapporti vanno presentati ogni quattro anni;
a seguito dell'analisi del rapporto, a carattere quadriennale, presentato a Ginevra dal Governo italiano il 4 luglio 2017, il Cedaw ha pubblicato il rapporto "Concluding observations on the seventh periodic report of Italy", datato 21 luglio 2017, nel quale, sulla base di diffuse criticità, ha esplicitato le proprie perplessità e indicato le lacune alle quali il Governo italiano dovrà provvedere e rispondere con un nuovo rapporto fra due anni;
in particolare, il Comitato evidenzia che per l'Italia è necessario rafforzare la consapevolezza delle donne circa i loro diritti ai sensi della Convenzione e i rimedi a loro disposizione per denunciare le violazioni di tali diritti. Allo stesso tempo, si afferma anche che il Governo italiano dovrà impegnarsi a rendere fruibili le informazioni sulla Convenzione, sul protocollo facoltativo e sulle raccomandazioni generali del Comitato a tutte le donne, nessuna esclusa. Dal rapporto si evince che in Italia manca il coordinamento tra le varie componenti regionali e locali e una chiara definizione dei mandati e delle responsabilità. Il Comitato suggerisce di aumentare le risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e di istituire un Ministero ad hoc necessario per avviare, coordinare e attuare le politiche di uguaglianza tra uomini e donne;
per una più incisiva prevenzione appare fondamentale intervenire nelle scuole, avviando con gli studenti un'attività interdisciplinare che conduca a riflettere sulle situazioni attuali e a combattere e a mostrare le continue e distorte costruzioni dei ruoli maschili e femminili. Solo instaurando un dialogo attivo su queste tematiche sarà possibile combattere e superare quei presupposti culturali che alimentano e incentivano la discriminazione tra i sessi e che, se non contrastati, continueranno a crescere;
pertanto, sarebbe oltremodo auspicabile che fosse garantita pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando diseguaglianze e barriere nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie;
il Parlamento ha approvato la legge n. 4 del 2018, in materia di modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici;
quando si parla di violenza contro le donne, più spesso ci si riferisce alla violenza fisica, sessuale, psicologica, ma si parla poco di una violenza altrettanto diffusa e lesiva quale la violenza economica, che rappresenta una forma di violenza difficilmente riconoscibile e poco denunciata e che, ancora prima di radicarsi nell'ambito familiare, comincia nella nostra cultura, dove la donna viene ancora oggi penalizzata da molti punti di vista, compreso il mondo del lavoro, determinando di fatto uno stato di subalternità economica, fisica e psicologica, con tutte le devastanti conseguenze che ne derivano;
nella seduta del Consiglio dei ministri del 23 novembre 2017, previa Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata del medesimo giorno, è stato approvato il "Piano strategico nazionale contro la violenza maschile sulle donne (2017-2020)" che definisce la strategia complessiva per dare attuazione alla Convenzione di Istanbul, attraverso un percorso condiviso tra tutti gli attori istituzionali e non coinvolti nella tematica, secondo una logica di partenariato e di definizione di politiche integrate;
il predetto piano è articolato secondo tre assi di intervento: prevenzione, protezione e sostegno, perseguire e punire congiuntamente a un asse trasversale di supporto all'attuazione (assistenza e promozione), nel cui ambito è prevista la costruzione di un sistema integrato di raccolta dati e un'azione continua e puntuale di monitoraggio e valutazione;
il 26 settembre 2018, si è svolta la prima riunione della cabina di regia politico-programmatica prevista dal piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, convocata dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità, al fine di dare concreta attuazione al piano strategico attraverso la stesura di un piano operativo;
parallelamente è stato istituito un comitato tecnico composto da delegati degli stessi Ministeri, Regioni ed enti locali componenti della cabina di regia, integrato dalle principali associazioni ed organizzazioni di settore, che si è riunito lo scorso 29 ottobre;
nel 2017 è stato sottoscritto l'accordo tra il Dipartimento per le pari opportunità e il Consiglio nazionale delle ricerche per la realizzazione di un'indagine quali-quantitativa sull'offerta dei servizi di supporto alle donne vittime di violenza esistenti a livello nazionale nonché di un'analisi valutativa dei processi attuativi del "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere" (2015-2017) e di quelli del "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)";
complementare al citato accordo è quello sottoscritto nel 2016 tra il Dipartimento per le pari opportunità e l'Istat per elaborare una banca dati nazionale sul fenomeno della violenza e la conduzione di indagini sul tema;
il 25 ottobre 2018 è stato presentato al Ministero della giustizia il disegno di legge per la tutela delle vittime di violenza domestica e sulle donne, detto "Codice rosso", che sarà portato a breve in Consiglio dei ministri,
impegna il Governo:
1) ad assicurare che i finanziamenti stanziati annualmente siano erogati regolarmente senza ritardi e vincolati all'assunzione di impegni precisi, all'individuazione delle priorità e alla valutazione dei risultati ottenuti;
2) ad assumere iniziative, anche di tipo normativo, per compensare nel breve periodo le gravi lacune del sistema italiano evidenziate dal rapporto "Concluding observations on the seventh periodic report of Italy";
3) a prevedere indicatori per la valutazione, da effettuarsi con cadenza annuale o comunque per ogni ciclo di finanziamento, dell'impatto degli stanziamenti per informare circa le future strategie di intervento, tramite la consultazione delle organizzazioni della società civile e dei centri antiviolenza;
4) a predisporre una sezione all'interno del sito del Dipartimento per le pari opportunità volta a rendere accessibile, in tempi rapidi, la rendicontazione completa delle attività finanziate con i fondi del decreto-legge n. 93 del 2013, nella quale le amministrazioni regionali e locali possano caricare direttamente e in autonomia la documentazione rilevante (delibere, risultati di bandi, reportistica delle attività svolte da parte dei beneficiari dei fondi e altro), facendo sì che tali informazioni siano disponibili in formato "aperto" (open data), nonché uno strumento efficace e incisivo di segnalazione di materiale sessista che non si limiti esclusivamente all'ambito pubblicitario;
5) ad aggiornare la mappatura dei centri antiviolenza del Dipartimento per le pari opportunità secondo la reportistica ricevuta da Regioni e Province autonome, anche al fine di stimare il fabbisogno reale dei centri antiviolenza per la loro sopravvivenza e il loro adeguato funzionamento, informando di conseguenza circa lo stanziamento necessario per assicurare servizi adeguati su tutto il territorio;
6) ad implementare tutti gli strumenti necessari per perseguire le priorità contenute nel "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)", nonché a valutare di assumere iniziative in relazione all'ormai improcrastinabile necessità di superare il carattere di straordinarietà del piano stesso a favore di azioni non improntate all'eccezionalità, ma a carattere sistematico;
7) ad assumere iniziative per incoraggiare il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolamentazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità, anche promuovendo una comunicazione improntata al pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne e vietando forme di comunicazione che possano indurre una fuorviante percezione dell'immagine femminile;
8) ad assumere iniziative per introdurre nell'ambito delle istituzioni scolastiche, anche contemplando il potenziamento dell'offerta formativa, percorsi e progetti mirati a garantire pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, anche con il coinvolgimento delle famiglie, al fine di superare ogni tipo di disuguaglianza e discriminazione, in tal modo educando le nuove generazioni alla parità tra uomo e donna e all'affettività, nonché a definire linee guida che forniscano indicazioni per includere nei programmi scolastici i temi dell'educazione alla legalità, del diritto all'integrità dell'identità personale e del contrasto alla violenza sulle donne e allo sfruttamento della prostituzione;
9) ad assumere iniziative, per quanto di competenza, finalizzate a rendere obbligatoria una formazione specifica di tutti/e gli/le operatori/operatrici di giustizia (giudici, pubblici ministeri, appartenenti alle forze dell'ordine, operatori/operatrici dei servizi sociali, polizia penitenziaria, personale addetto alle case di accoglienza o case rifugio o comunità) per meglio affrontare e contrastare il dilagante fenomeno della violenza sulle donne e allo sfruttamento della prostituzione;
10) ad adottare le iniziative legislative, finanziarie o di altro tipo necessarie, nel rispetto dell'articolo 16 della Convenzione di Istanbul, per sostenere programmi di trattamento per la prevenzione alla recidiva degli autori di violenza, in particolare per i reati di natura sessuale, anche tramite centri di ascolto coordinati a livello nazionale;
11) ad assumere iniziative normative o regolamentari, volte a prevedere percorsi specifici in carcere per gli autori di reati di violenza sessuale sulle donne e allo sfruttamento della prostituzione, inclusi interventi sulla normativa che disciplina l'ordinamento penitenziario volti a rendere obbligatoria per i detenuti per reati contro le donne la destinazione di una percentuale del reddito generato da lavoro in favore del risarcimento delle vittime;
12) ad assumere iniziative volte a verificare l'attività del comitato tecnico composto da delegati degli stessi ministeri competenti, ivi compreso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Regioni ed enti locali, componenti della cabina di regia;
13) ad adottare le misure necessarie a garantire, su tutto il territorio nazionale, che le vittime di reati quali lo sfruttamento della prostituzione possano essere inserite in percorsi sociali al fine di rompere definitivamente il legame con gli sfruttatori;
14) ad assumere ogni più opportuna iniziativa, anche a scopo preventivo, avverso qualsiasi atto di violenza nei confronti delle donne volto ad impedire in Italia loro l'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciute dalla nostra Costituzione e per garantire che l'effettiva condivisione dei valori in essa sanciti sia un requisito fondamentale per un reale processo di integrazione.