Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00841
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Atto n. 4-00841
Pubblicato il 13 novembre 2018, nella seduta n. 57
LA MURA , MONTEVECCHI , NUGNES , CASTELLONE - Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. -
Premesso che:
nel 1974 "La Fattoria" snc presentava istanza al Comune di Piano di Sorrento (Napoli) per il rilascio della licenza edilizia al fine di realizzare fabbricati colonici, da adibire all'allevamento bovino, su un fondo di proprietà dei principi Colonna, sito nel medesimo comune in via San Pietro;
in data 13 gennaio 1975 la Sovrintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Napoli esprimeva parere favorevole, stabilendo l'asservimento a verde di 120.127 metri quadri di terreno, e in data 22 maggio 1976 il Comune rilasciava la licenza edilizia con il riferito vincolo, imponendo altresì la destinazione esclusivamente agricola del manufatto da realizzare;
in data 7 maggio 1977, in conformità al titolo abilitativo, il vincolo veniva trascritto, e nel relativo atto notarile si precisava che lo stesso non poteva essere oggetto di modifiche né di revoca in mancanza dell'espresso consenso del Comune;
in data 24 maggio 1980 il Comune, senza acquisire il parere della Sovrintendenza, autorizzava una variazione della destinazione d'uso del fondo e talune modifiche prospettiche al primo piano dei fabbricati;
in data 18 dicembre 1985 i proprietari formulavano tre istanze volte ad ottenere il condono edilizio di tre costruzioni abusivamente realizzate dal 1981 al 1983, ovvero un piano interrato, ampliamenti esterni e la variazione d'uso dei locali al primo piano, originariamente destinati ad uso di opificio e poi adibiti ad unità abitative;
successivamente il fabbricato veniva acquistato dalla Masto Srl, la quale rinunciava alla sola istanza di condono degli ampliamenti esterni, e in data 14 aprile 2011 il Comune, acquisito il parere favorevole della Sovrintendenza, accoglieva le altre due istanze di condono edilizio;
la Masto presentava istanza di demolizione del fabbricato al fine di ricostruirlo con destinazione d'uso esclusivamente residenziale, incrementandone il volume in misura inferiore al 20 per cento, e il relativo progetto veniva approvato con autorizzazione paesaggistica n. 45 del 14 luglio 2014, previa acquisizione del parere favorevole della commissione comunale per il paesaggio e della Soprintendenza Beni architettonici e ambientali;
in data 27 gennaio 2015 il funzionario responsabile del V settore del Comune di Piano di Sorrento, riesaminato il fascicolo inerente al terreno, con nota prot. n. 2081 comunicava l'avvio del procedimento, rilevando quanto segue: l'istanza si fondava sull'erroneo presupposto dell'edificabilità dell'area, soggetta, invece, ad un vincolo urbanistico, sicché le opere realizzate risultavano abusive, essendo state costruite in violazione del titolo abilitativo; pertanto, gli interventi prospettati dalla Masto si riferivano a edifici abusivi e ad aree vincolate a verde pubblico; le modifiche di destinazione d'uso delineate dalla società risultavano illegittime, tenuto conto della circostanza che le stesse non potevano avvenire per scopi residenziali; la Sovrintendenza aveva espresso parere negativo sul progetto presentato dalla società; poiché una porzione dell'area oggetto dell'istanza rientrava in un sito d'importanza comunitaria, risultava obbligatorio per gli interventi programmati lo studio d'impatto ambientale, che era stato omesso;
in data 19 marzo 2015 il Comune comunicava alla Masto l'avvio del procedimento per l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire in sanatoria relativo alle pratiche di condono;
in data 31 ottobre 2016 la Masto Srl presentava nuovamente richiesta per il rilascio del titolo abilitativo e, nel corso della procedura, veniva acquisito il parere dell'avvocato del Comune, il quale con nota del 1° gennaio 2017 asseriva che il permesso di costruire rilasciato nel 2011 si era consolidato per effetto della mancata adozione di un atto in autotutela da parte dell'ente;
con determina n. 313 dell'11 luglio 2017 il Comune, pertanto, annullava il procedimento di autotutela e convalidava il permesso di costruire in sanatoria, e successivamente rilasciava il titolo abilitativo, ritenendo la compatibilità urbanistica e edilizia del progetto presentato dalla società, ignorando i rilievi formulati nella nota citata;
considerato che:
ai sensi degli artt. 9, 41, 42, 44, 117 della Costituzione, la proprietà privata può essere limitata in forza di disposizioni di legge volte a tutelare interessi di preminente rilievo, quali l'ambiente e la salute dei cittadini nonché il razionale governo del territorio;
nell'ambito dell'attività di pianificazione urbanistica il Comune può imporre vincoli, che limitano il godimento delle utilità connesse al diritto di proprietà, in ragione del perseguimento di interessi pubblici, e tra tali vincoli si inscrive la destinazione di un'area a verde pubblico, con conseguente limitazione della facoltà di edificare;
la realizzazione di opere in violazione delle prescrizioni di legge e degli strumenti urbanistici integra un abuso, lesivo degli interessi dell'intera collettività,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali misure intendano adottare per evitare che sia pregiudicato il diritto dei cittadini al godimento di un'area destinata a verde pubblico e l'interesse della collettività al razionale governo del territorio.