Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00830
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Atto n. 4-00830
Pubblicato il 13 novembre 2018, nella seduta n. 57
TURCO , CORBETTA , FEDE , GALLICCHIO , PIRRO , RICCIARDI , CASTALDI , DI GIROLAMO , LEONE , ROMANO - Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. -
Premesso che:
con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono stati individuati i siti di interesse nazionale (Sin), aree del territorio nazionale, classificate e riconosciute dallo Stato, che necessitano di interventi di bonifica del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali e sotterranee per evitare danni ambientali e sanitari;
con decreto 10 gennaio 2000, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha approvato il perimetro del sito di interesse nazionale di Taranto e ne ha pubblicato la cartografia;
in data 26 luglio 2012 la Procura della Repubblica di Taranto ha posto sotto sequestro, senza facoltà d'uso, l'intera area a caldo dell'Ilva SpA nell'ambito di un'inchiesta per disastro ambientale denominata "Ambiente svenduto";
il Governo in carica in quel frangente storico ha garantito la continuità produttiva dell'acciaieria tramite decreto, concedendo la facoltà d'uso degli impianti maggiormente inquinanti (decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231);
con decreto del Ministro dell'ambiente (prot. DVA/DEC/2012/0000547) del 26 ottobre 2012 si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata all'Ilva SpA;
considerato che:
la Regione Puglia ha promulgato la legge 24 luglio 2012, n. 21, recante "Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale", con la quale veniva istituita la cosiddetta valutazione del danno sanitario (VDS);
il 24 aprile 2013 è stato emanato il decreto interministeriale recante "Disposizioni volte a stabilire i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario in attuazione dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231";
la valutazione del danno sanitario introdotta con il decreto interministeriale, secondo l'autorevole parere di diversi esperti, non viene avviata qualora le autorità di controllo riscontrino valori soglia al di sotto dei limiti di legge per ciascuno degli inquinanti presi in esame;
la città di Taranto vive una drammatica situazione sanitaria e ambientale a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti produttivi collocati a ridosso del perimetro urbano e, in particolare, dall'acciaieria Ilva,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano rivedere i contenuti del decreto 24 aprile 2013, assicurando che la valutazione del danno sanitario venga eseguita prescindendo dal rispetto dei valori soglia previsti per ogni singolo inquinante misurato dalle autorità sanitarie.