Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00450

Atto n. 4-00450

Pubblicato il 2 agosto 2018, nella seduta n. 30

SEGRE - Ai Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e della giustizia. -

Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

diversi negozi di vendita on line, fra i quali Ibs, Hoepli, Amazon e Feltrinelli, ostentano nei rispettivi siti internet (con tanto di pubblicità automatica che evidenzia le copertine) libri di due case editrici di chiara ideologia fascista e nazista, la "Greco e Greco" e la "Ritter";

la prima delle due ha pubblicato, tra le altre nefandezze un volume intitolato "Ettore Muti, un eroe dimenticato", mentre la "Ritter" ha pubblicato svariati titoli sul nazismo inneggianti a "Hitler stratega militare" o agli "ultimi eroici difensori di Berlino";

nella relazione 2016 "Persona, diritti, innovazione" il Garante per la protezione dei dati personali Antonello Soro ha dichiarato tra l'altro che "un numero esiguo di aziende possiede un patrimonio di conoscenza gigantesco e dispone di tutti i mezzi per indirizzare la propria influenza verso ciascuno di noi, con la conseguenza che, un numero sempre piu? grande di persone - tendenzialmente l'umanita? intera - potra? subire condizionamenti decisivi. Gli Over the Top sempre piu? spesso intervengono, in un regime prossimo all'autodichia, per comporre istanze di rilevanza primaria, quali informazione e diritto all'oblio, liberta? di espressione, dignita? e tutela dalle discriminazioni, veridicita? delle notizie diffuse. E, ad un tempo, assumono un ruolo da protagonisti in campi anche molto lontani dalla loro vocazione originaria, dalla finanza alla genetica, dall'automazione alla realta? aumentata. Parallelamente, l'intervento statale e? reso piu? complesso dalla capacita? delle nuove tecnologie di scardinarne i presupposti essenziali: in primo luogo la territorialita?, quale criterio di competenza ed applicazione della legge";

di siffatte criticità sono dimostrazione icastica le clausole di policy che su "Facebook" hanno in passato prodotto l'oscuramento di alcuni nudi di Modigliani, di Rubens o del Caravaggio, mentre è potuto accadere che il sito "Google" nella sezione "Books" ospiti dal gennaio 2018 il testo apertamente antisemita Daniele Proietti, "Kalergi il conte genocida", edizioni della Lanterna, 2018;

considerato inoltre che:

la legge n. 115 del 2016 (che novella la legge n. 654 del 1975, come già modificata dalla legge n. 205 del 1993) sanziona le condotte volte alla propaganda ovvero all'istigazione e all'incitamento di reati quali la negazione della "Shoah" o dei crimini di genocidio e di quelli contro l'umanità, ma anche la negazione dei crimini di guerra;

nel caso di crimini contro l'umanità, il rinvio è agli articoli 6, 7 ed 8 dello statuto della Corte penale internazionale, che recepisce i crimini definiti dall'art. 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all'accordo di Londra dell'8 agosto 1945 (cui fa peraltro riferimento diretto la decisione 2008/913/Gai dell'Unione europea, per gli stessi comportamenti);

a giudizio dell'interrogante forme di propaganda o negazione volte ad esaltare gli sconfitti della seconda guerra mondiale, condannati a Norimberga e negli altri processi per crimini di guerra e contro l'umanità, rientrano senz'altro nell'ambito dell'antigiuridico;

la giurisprudenza penale tende ad equiparare i prodotti cartacei a quelli su supporti informatici, telematici e comunque su piattaforme virtuali, tanto che i prodotti virtuali, collocati in rete pubblica internet da privati, non possono rientrare esclusivamente sotto la disciplina delle clausole contrattuali che i principali server, anche a livello internazionale, stipulano (il più delle volte per adesione) con l'utente in ordine al diritto di rimozione dei contenuti offensivi apparsi sul web o sulla moderazione dei contenuti;

a giudizio dell'interrogante, per quanto certe clausole di tutela vadano incentivate (art. 3 della legge n. 71 del 2017), pure è innegabile che una multinazionale a Palo Alto ha una percezione dell'antigiuridicità diversa da quella dettata dal sistema giustizia dello Stato italiano, così come la concezione che possono avere gli "over the top" di cui parla Soro, in tema di "contenuti che incitano all'odio" (che pure sarebbero vietati, per esempio secondo le clausole di policy dei conferimenti sul sito "Google"), non può che divergere rispetto a quella prevalente nei popoli che hanno subito l'atrocità della persecuzione nazista;

come dimostra la citata decisione 2008/913/Gai, gli ordinamenti giuridici europei, con assai maggiore efficacia di quelle clausole contrattuali stereotipate, a giudizio dell'interrogante ben saprebbero ricomprendere questo tipo di pseudo-storia tra i "contenuti che promuovono o giustificano l'uso della violenza contro persone o gruppi in base a razza, etnia, religione, disabilità fisiche, sesso, età, nazionalità" (ovvero "contenuti il cui scopo sia l'incitamento all'odio sulla base di tali caratteristiche", come recita la policy di "Google"),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo condividano l'affermazione che nella Repubblica italiana, fondata sulla Resistenza, la propaganda fascista o nazista non può avere alcun diritto di cittadinanza e va contrastata con la piena attivazione di tutti gli strumenti offerti dalla repressione penale;

se non ritengano che le ideologie fascista e nazista, oltre ad essere vietate dalla "legge Scelba" (legge n. 645 del 1952), rientrino anche sotto l'apparato sanzionatorio della "legge Mancino" (legge n. 205 del 1993), che va dunque immediatamente attivato nei confronti degli autori dei libri citati in premessa;

se in particolare non ritengano che la vendita on line di volumi ispirati alle ideologie sconfitte nel 1946 non configuri reato strumentale (rispetto al reato-fine della propaganda del fascismo), a fronte del quale dunque attivare, per le società che gestiscono le imprese di distribuzione editoriale, la responsabilità amministrativa di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001.