Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 2330-B

G/2330-B/1/8 (testo 2)

Margiotta, Campari, Rufa, Coltorti

Accolto dal Governo

Il Senato,

             in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici" (A.S. 2330-B),

            premesso che:

            il provvedimento in esame delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici, al fine di adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

            l'articolo 1, comma 2, reca i princìpi e i criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il legislatore delegato. Fra questi, la lettera l), prevede il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione,

             impegna il Governo, nella redazione dello schema di decreto legislativo attuativo della delega, a valutare l'opportunità di:

            a) definire limitatissime e inderogabili eccezioni al divieto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), con particolare attenzione al rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza, legalità e della necessaria programmazione dei lavori pubblici e prevedendo in ogni caso il rimborso delle spese generali relative allo svolgimento della prestazione;

            b) confermare espressamente il dettato dell'articolo 24, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.


G/2330-B/1/8

Margiotta, Campari, Rufa, Coltorti

V.testo 2

Il Senato,

             in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici" (A.S. 2330-B),

            premesso che:

            il provvedimento in esame delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici, al fine di adeguare la disciplina dei contratti pubblici a quella del diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

            l'articolo 1, comma 2, reca i princìpi e i criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il legislatore delegato. Fra questi, la lettera l), prevede il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione,

             impegna il Governo, nella redazione dello schema di decreto legislativo attuativo della delega:

            a) a definire limitatissime e inderogabili eccezioni al divieto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), con particolare attenzione al rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza, legalità e della necessaria programmazione dei lavori pubblici e prevedendo in ogni caso il rimborso delle spese generali relative allo svolgimento della prestazione;

            b) a confermare espressamente il dettato dell'articolo 24, comma 8-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.


G/2330-B/2/8 (testo 2)

Laus, Margiotta

Accolto dal Governo

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici" (A.S. 2330-B),

        premesso che:

        l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

        il comma 2 reca i princìpi e criteri direttivi della delega, che includono la previsione di criteri premiali per l'aggiudicazione, ma non prevedono indicazioni relativamente all'impiego del criterio del massimo ribasso o del minor prezzo, fatta salva, alla lettera t), l'individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo;

        considerato che:

        secondo una consolidata consapevolezza sia da parte delle imprese che da parte della dottrina, il criterio del massimo ribasso, quando applicato, si è rivelato dannoso per gli appalti di lavori e servizi e ha comportato gravi criticità sul versante della tutela dei diritti dei lavoratori e della sicurezza;

         il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici, adottato sulla base delle delega contenuta nella legge 28 gennaio 2016, n. 11, limita fortemente il principio del massimo ribasso quale criterio per l'aggiudicazione degli appalti, e per numerose fattispecie prevede, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere gg), oo) e fff), della legge delega, l'esclusione del criterio del massimo ribasso;

         nell'ambito del decreto legislativo da adottare sulla base del disegno di legge in esame, il criterio del massimo ribasso potrebbe rientrare surrettiziamente in assenza di una specifica indicazione,

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di porre particolare attenzione, in sede di esercizio della delega legislativa, alla necessità di evitare che si determinino situazioni di surrettizia applicazione del principio del massimo ribasso.


G/2330-B/2/8

Laus, Margiotta

V.testo 2

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici" (A.S. 2330-B),

        premesso che:

        l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

        il comma 2 reca i princìpi e criteri direttivi della delega, che includono la previsione di criteri premiali per l'aggiudicazione, ma non prevedono indicazioni relativamente all'impiego del criterio del massimo ribasso o del minor prezzo, fatta salva, alla lettera t), l'individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo;

        considerato che:

        secondo una consolidata consapevolezza sia da parte delle imprese che da parte della dottrina, il criterio del massimo ribasso, quando applicato, si è rivelato dannoso per gli appalti di lavori e servizi e ha comportato gravi criticità sul versante della tutela dei diritti dei lavoratori e della sicurezza;

         il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici, adottato sulla base delle delega contenuta nella legge 28 gennaio 2016, n. 11, limita fortemente il principio del massimo ribasso quale criterio per l'aggiudicazione degli appalti, e per numerose fattispecie prevede, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere gg), oo) e fff), della legge delega, l'esclusione del criterio del massimo ribasso;

         nell'ambito del decreto legislativo da adottare sulla base del disegno di legge in esame, il criterio del massimo ribasso potrebbe rientrare surrettiziamente in assenza di una specifica indicazione,

        impegna il Governo:

        a porre particolare attenzione, in sede di esercizio della delega legislativa, alla necessità di evitare, in relazione all'attribuzione delle premialità di cui all'articolo 1, comma 2, che si determinino situazioni di surrettizia applicazione del principio del massimo ribasso.


G/2330-B/3/8 (testo 2)

De Poli, Mallegni, Paroli, Vono

Accolto dal Governo

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici" (A.S. 2330-B),

        premesso che:

        con il disegno di legge in titolo, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di contratti pubblici, anche al fine di adeguare la relativa disciplina al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

        tale disegno di legge di delegazione trova il suo immediato precedente normativo nella legge n. 11 del 2016, che conferiva la delega attuata con il decreto legislativo n. 50 del 2016, e con essa si pone in evidente continuità;

        nell'articolo 1, comma 7, della legge n. 11 del 2016 è espressamente affermato che gli organi costituzionali stabiliscono nei propri ordinamenti modalità attuative dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge nell'ambito delle prerogative costituzionalmente riconosciute loro,

        impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

        attenersi - nella predisposizione dei decreti legislativi di esercizio della delega - al rispetto della riserva contemplata nell'articolo 1, comma 7, della legge n. 11 del 2016;

        emanare direttive e ogni altra indicazione utile alle amministrazioni pubbliche di rigoroso rispetto delle norme in materia di contratti pubblici stabilite dagli organi costituzionali, nell'ambito delle prerogative costituzionalmente loro riconosciute, in attuazione dei princìpi e criteri direttivi previsti sia dalla legge n. 11 del 2016 sia dalla nuova legge delega.


G/2330-B/3/8

De Poli, Mallegni, Paroli, Vono

V.testo 2

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici" (A.S. 2330-B),

        premesso che:

        con il disegno di legge in titolo, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di contratti pubblici, anche al fine di adeguare la relativa disciplina al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

        tale disegno di legge di delegazione trova il suo immediato precedente normativo nella legge n. 11 del 2016, che conferiva la delega attuata con il decreto legislativo n. 50 del 2016, e con essa si pone in evidente continuità;

        nell'articolo 1, comma 7, della legge n. 11 del 2016 è espressamente affermato che gli organi costituzionali stabiliscono nei propri ordinamenti modalità attuative dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge nell'ambito delle prerogative costituzionalmente riconosciute loro,

        impegna il Governo:

        ad attenersi - nella predisposizione dei decreti legislativi di esercizio della delega - al rispetto della riserva contemplata nell'articolo 1, comma 7, della legge n. 11 del 2016;

        a emanare direttive e ogni altra indicazione utile alle amministrazioni pubbliche di rigoroso rispetto delle norme in materia di contratti pubblici stabilite dagli organi costituzionali, nell'ambito delle prerogative costituzionalmente loro riconosciute, in attuazione dei princìpi e criteri direttivi previsti sia dalla legge n. 11 del 2016 sia dalla nuova legge delega.


1.1

Tiraboschi

Inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

        «i-bis) prevedere l'estensione del sistema di qualificazione generale degli operatori per gli appalti di servizi,  assicurando l'esclusione di importi esigui attraverso l'individuazione di una soglia minima, promuovendo l'esperienza del sistema di qualificazione SOA e i criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, delle attività effettivamente eseguite e del rispetto della legalità delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia;».