Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 2422
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La Relatrice
Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Pietro Perugino e di Luca Signorelli
Art. 1
(Finalità e obiettivi)
1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, ad essa attribuite dalla Costituzione, celebra le figure di Pietro di Cristoforo Vannucci, noto come «Pietro Perugino», e di Luca d'Egidio di Ventura, noto come «Luca Signorelli», nella ricorrenza del quinto centenario della loro morte, nell'anno 2023.
2. Al fine di celebrare la figura di Pietro Perugino, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 805, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 1.500.000 euro per l'anno 2023»;
b) al comma 806, quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3. Al fine di celebrare la figura di Luca Signorelli, sono organizzati attività ed eventi, a livello locale, nazionale ed internazionale, con particolare riguardo al comparto culturale e turistico.
Art. 2
(Istituzione e finanziamento del Comitato nazionale per la celebrazione del quinto centenario della morte di Luca Signorelli)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, è istituito il Comitato nazionale per la celebrazione del quinto centenario della morte di Luca Signorelli, di seguito denominato «Comitato nazionale».
2. Al Comitato nazionale è attribuito un contributo straordinario pari a 300.000 euro per l'anno 2022 e a 600.000 euro per l'anno 2023.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, sono stabiliti i criteri di riparto e assegnazione annuale del contributo di cui al comma 2, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno, in ragione delle esigenze connesse al programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2.
4. Al Comitato nazionale possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.
Art. 3
(Composizione e funzionamento del Comitato nazionale)
1. Il Comitato nazionale è formato da dodici componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il presidente del Comitato nazionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Gli altri componenti sono designati uno dal Ministro della cultura, uno dal Ministro del turismo, uno d'intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, uno dalla regione Toscana, uno dal comune di Cortona, uno dal comune di Arezzo, uno dal comune di Firenze, nonché da tre esperti della vita e delle opere del Signorelli designati dal Ministro della cultura.
3. I componenti del Comitato nazionale sono scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di Luca Signorelli, nonché tra rappresentanti di enti pubblici e privati che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale svolta, abbiano maturato una specifica competenza e conoscenza della figura del Signorelli o che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono.
4. Il decreto di cui al comma 1 determina, altresì, le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale.
5. Ai componenti del Comitato nazionale non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato medesimo, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2, comma 2.
6. Il Comitato nazionale è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura. A tale fine, il Comitato nazionale elabora e trasmette al Ministero, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonché l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal medesimo Ministero.
7. Il Comitato nazionale opera presso il Ministero della cultura. Esso assicura l'integrazione e la coerenza del programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2, con le attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
8. Le attività svolte dal Comitato nazionale sono promosse e diffuse sul territorio nazionale e all'estero dall'Enit-Agenzia nazionale del turismo, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, e dagli istituti di cultura italiana all'estero di cui alla legge 22 dicembre 1990, n.401.
Art. 4
(Durata e compiti del Comitato nazionale)
1. Il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina di cui all'articolo 3, comma 1, e resta in carica fino alla data del 30 aprile 2024.
2. Il Comitato nazionale ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, alle opere e ai luoghi legati alla figura di Luca Signorelli, comprendente attività di restauro di beni mobili o immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, artistico, storico, letterario e scientifico, in una prospettiva di internazionalizzazione, di promozione turistica e di innovazione tecnologica, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, delle opere, della cultura e dell'eredità dell'artista. In particolare, il Comitato nazionale provvede a:
a) elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e delle opere di Luca Signorelli, anche con riferimento ai settori della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi delle opere dell'artista e dei suoi allievi in ambito internazionale;
b) predisporre il piano economico sulla base del contributo straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, e degli eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalità di cui all'articolo 2, comma 4;
c) elaborare programmi di diversa natura volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica;
d) predisporre, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché a valorizzare e sviluppare la promozione turistica dei luoghi più periferici e della vasta area di cerniera tra Lazio, Umbria e Toscana che vide protagonisti Pietro Perugino e Luca Signorelli.
3. I piani di cui alle lettere a) e b) e i programmi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura, sentita la regione Toscana in relazione ai piani di cui alle lettere a) e b) e ai programmi di cui alla lettera c), e sentite le regioni Lazio, Umbria e Toscana in relazione ai programmi di cui alla lettera d).
4. Al termine delle celebrazioni, il Comitato nazionale trasmette una relazione sulle iniziative promosse al Ministro della cultura, il quale a sua volta la trasmette alle Camere.
Art. 5
(Attività nelle scuole)
1. Nel corso dell'anno scolastico 2022/2023 le scuole secondarie di primo e di secondo grado promuovono attività di approfondimento delle figure e delle opere del Perugino e del Signorelli, nel rispetto dei princìpi dell'autonomia scolastica.
2. Le attività di cui al comma 1 sono promosse anche nelle scuole italiane all'estero attraverso gli istituti di cultura, le ambasciate e i consolati italiani.
Art. 6
(Attività culturali e di promozione turistica)
1. Il Ministro della cultura e il Ministro del turismo promuovono accordi tra le regioni e i comuni in cui siano presenti le opere del Perugino e del Signorelli o dei rispettivi allievi con l'intento di coordinare le iniziative volte alla promozione dei territori interessati, anche attraverso la realizzazione di percorsi turistico-culturali. A tal fine si predispongono protocolli d'intesa con il coinvolgimento di enti e di istituzioni pubblici di promozione del territorio, di privati e dei gruppi di azione locali (GAL).
2. Il Ministero della cultura promuove le esposizioni all'estero delle opere del Perugino e del Signorelli, attraverso la costituzione di percorsi espositivi sia di tipo tradizionale che di tipo digitale dedicati ai due artisti, attraverso la realizzazione di una mostra virtuale itinerante. Per le attività di cui al presente comma il Ministero della cultura si avvale della collaborazione dell'Enit e degli istituiti di cultura italiana all'estero.
3. Il Ministero della cultura provvede a indire un concorso di idee per produrre materiali che raccontino le figure e le opere del Perugino e del Signorelli, attraverso film, documentari, serie o qualsiasi altro tipo di strumento audiovisivo. I progetti di nazionalità italiana che rispondono ai requisiti di idoneità tecnica, di qualità culturale o artistica e di spettacolo stabiliti dal medesimo Ministero, sono valutati dalla Commissione di esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n.220. Su richiesta dell'impresa cinematografica produttrice, la predetta Commissione delibera l'attribuzione al progetto del contributo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 220 del 2016, in relazione alla sua qualità artistica e al suo valore culturale.
Art. 7
(Interventi di restauro)
1. Agli interventi di restauro delle opere del Signorelli, al fine di preservare l'integrità materiale e il recupero di tali beni e di garantire la salvaguardia e la trasmissione dei valori culturali che questi rappresentano, si applica il beneficio fiscale previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 108, e successive modificazioni.
2. Il Ministero della cultura, con proprio decreto, provvede ad indicare le opere di cui al comma 1, sentita la regione Toscana.
Art. 8
(Emissione di un francobollo celebrativo)
1. Per ricordare le figure e le opere del Perugino e del Signorelli, in occasione del quinto centenario della loro morte, il Ministero dello sviluppo economico provvede all'emissione di un francobollo celebrativo.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato nazionale, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, indice un concorso rivolto a professionisti esperti nell'arte del disegno e della progettazione grafica, per la realizzazione di bozzetti riguardanti la celebrazione delle opere del Perugino e del Signorelli. Le proposte creative migliori sono valutate dalla Consulta per l'emissione delle carte valori postali e la filatelia nominata dal Ministero dello sviluppo economico.
Art. 9
(Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari a 300.000 euro nell'anno 2022 e 2.100.000 euro nell'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
2. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica diversi da quelli di cui al comma 1. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.