Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 822-B

G/822-B/1/14 (testo 2)

Fazzolari

Accolto

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 1 del disegno di legge europea 2018 reca norme relative alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali volte a definire questioni oggetto di procedure europee di infrazione;

            si ritiene necessario riflettere sul fenomeno dell'equivalenza dei titoli di studio e sull'accessibilità delle professioni intellettuali in Europa, dal momento che tali misure, inizialmente pensate dai governi degli Stati europei per favorire la libertà di circolazione dei lavoratori all'interno degli Stati membri, rischiano di portare - nel prossimo futuro - molti giovani professionisti italiani a doversi confrontare con un nuovo fronte di professionisti appartenenti ad altri Paesi;

            le novelle introdotte dalla lettera f) del medesimo articolo 1 riguardano alcune ipotesi nell'àmbito della disciplina sulle misure compensative (di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206), le quali, in generale, sono relative ai casi in cui la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia, nonché ai casi in cui la professione regolamentata includa una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente;

            tuttavia nulla è previsto per i casi in cui, nello Stato membro d'origine, il richiedente non abbia svolto un tirocinio professionale della medesima durata di quella prevista dalla normativa italiana per il conseguimento del titolo e l'esercizio della professione;

            i professionisti italiani si trovano, dunque, in una situazione di svantaggio rispetto ai loro colleghi stranieri, i cui ordinamenti prevedono cicli di studi e di formazione più contenuti in termini di durata e complessità;

        impegna il Governo:

            a subordinare il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero allo svolgimento di un tirocinio della medesima durata di quella prevista dalla normativa italiana per il conseguimento del titolo e l'esercizio della professione.


G/822-B/1/14

Fazzolari

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 1 del disegno di legge europea 2018 reca norme relative alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali volte a definire questioni oggetto di procedure europee di infrazione;

            si ritiene necessario riflettere sul fenomeno dell'equivalenza dei titoli di studio e sull'accessibilità delle professioni intellettuali in Europa, dal momento che tali misure, inizialmente pensate dai governi degli Stati europei per favorire la libertà di circolazione dei lavoratori all'interno degli Stati membri, rischiano di portare - nel prossimo futuro - molti giovani professionisti italiani a doversi confrontare con un nuovo fronte di professionisti appartenenti ad altri Paesi;

            le novelle introdotte dalla lettera f) del medesimo articolo 1 riguardano alcune ipotesi nell'àmbito della disciplina sulle misure compensative (di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206), le quali, in generale, sono relative ai casi in cui la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia, nonché ai casi in cui la professione regolamentata includa una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente;

            tuttavia nulla è previsto per i casi in cui, nello Stato membro d'origine, il richiedente non abbia svolto un tirocinio professionale della medesima durata di quella prevista dalla normativa italiana per il conseguimento del titolo e l'esercizio della professione;

            i professionisti italiani si trovano, dunque, in una situazione di svantaggio rispetto ai loro colleghi stranieri, i cui ordinamenti prevedono cicli di studi e di formazione più contenuti in termini di durata e complessità;

        impegna il Governo:

            ad adottare le misure necessarie, anche di carattere normativo, per armonizzare la legislazione nazionale a quella degli altri Stati europei, prevedendo una riduzione della durata e della complessità del percorso di studi e di formazione professionale in conformità degli standard europei, consentendo così ai giovani professionisti italiani di concorrere in condizioni di parità con i colleghi europei;

            a subordinare il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero allo svolgimento di un tirocinio della medesima durata di quella prevista dalla normativa italiana per il conseguimento del titolo e l'esercizio della professione.


G/822-B/2/14

Fazzolari, Bonfrisco, Simone Bossi, Pucciarelli, Casolati, Giammanco, Masini, Cesaro, Minuto, Licheri, Giannuzzi, Angrisani, Gaudiano, Ricciardi

Approvato dalla Commissione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»,

        premesso che:

            l'articolo 1 del disegno di legge europea 2018 reca norme relative alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e prevede alla lettera f) alcune novelle all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, inerenti la disciplina delle misure compensative relative ai casi in cui la formazione ricevuta all'estero riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia, o in cui la professione regolamentata includa una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente;

            nulla è disposto al fine di  prevedere, anche per i titolari di qualifiche professionali acquisite all'estero, i medesimi requisiti di tirocinio professionale previsti per i titolari delle stesse qualifiche acquisite in Italia,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito del decreto legislativo n. 206 del 2007, di attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, salvo il caso in cui si tratti di cittadino dell'UE che abbia esercitato la professione nello Stato membro d'origine per un periodo congruo alla normativa italiana, che il riconoscimento di cui al capo II del citato decreto legislativo sia subordinato alternativamente:

        a) al compimento di un tirocinio professionale della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana, qualora non sia stato già effettuato nello Stato membro d'origine;

        b) all'attestazione del compimento di un tirocinio professionale nello Stato membro d'origine della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana.


1.1

Rizzotti, Testor, Giammanco, Masini, Cesaro, Minuto

Respinto

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso "4", alinea, sostituire le parole: "subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento", con le seguenti: "subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale e di un tirocinio di adattamento".


1.2

Fazzolari

Ritirato

Al comma 1, lettera «f)», sostituire il capoverso «2)» con il seguente: «2) dopo il comma 8-ter sono inseriti i seguenti:

        "8-quater. In ogni caso, fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, il riconoscimento di cui al presente capo è subordinato alternativamente:

        a) al compimento di un tirocinio professionale della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana, qualora non sia stato già effettuato nello Stato membro d'origine;

        b) all'attestazione del compimento di un tirocinio professionale nello Stato membro d'origine della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana.

        8-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 8-quater non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolari di qualifiche professionali che abbiano esercitato la professione nello Stato membro d'origine per un periodo pari almeno a cinque anni.".»


3.1

Ginetti, Pittella, Fedeli, Masini, Giammanco, Cesaro, Minuto

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: "31 ottobre 2019," con le seguenti: "31 luglio 2019".


20.1

Gallone, Berutti, Testor, Masini, Giammanco, Cesaro, Minuto

Respinto

Al comma 1, capoverso lettera f), sopprimere le parole: "nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di comuni e città metropolitane,".


20.2

Fazzolari

Respinto

Al comma 1, capoverso «f)», sostituire le parole: «del verde pubblico dei comuni» con le seguenti: «delle aree verdi pubbliche e private».


20.3

Ginetti, Pittella, Fedeli, Masini, Giammanco, Cesaro, Minuto

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: "pubblico dei comuni,".


20.4

Ginetti, Pittella, Fedeli

Decaduto

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "pubblico dei comuni," con le seguenti: "comunque recuperati o".


20.5

Gallone, Berutti, Testor, Tiraboschi, Masini, Giammanco, Cesaro, Minuto

Respinto

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Fatta salva l'esclusione di cui alla presente lettera per gli sfalci e le potature costituiti da sostanze naturali e non pericolose provenienti da attività agricole e forestali, resta ferma, in ogni caso, la possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-bis per la qualifica come sottoprodotto per materiali diversi o provenienti da attività diverse o destinati a impieghi diversi da quelli su indicati."