Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 822

G/822/1/14 (Testo 2) (già em. )

Pittella, Fedeli, Ginetti, Parente

Accolto

Il Senato,

            in sede di esame dell'A.S. 822 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»;

        premesso che:

            l'articolo 1 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali per chiudere la procedura d'infrazione 2018/2175, mediante puntuali modifiche del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

            in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera f), interviene sul tema relativo alle misure compensative che possono essere prescritte, ai fini del riconoscimento, dall'autorità competente dello Stato membro ospitante in caso di discordanze tra la formazione seguita dal professionista e quella richiesta nel medesimo Stato ospitante, andando a prevedere la possibilità di subordinare il riconoscimento al superamento, in alternativa, di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;

            sempre all'articolo 1, comma 1, lettera f), il disegno di legge specifica che le verifiche delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite non richiede che l'organismo competente sia quello dello Stato di provenienza del richiedente, potendo invece trattarsi dell'organismo competente di un qualunque Stato membro o Paese terzo ove il richiedente abbia maturato l'esperienza professionale, intervenendo così, anche in questo caso, in un tema molto importante e delicato quale quello della certificazione delle competenze,

        impegna il Governo:

           ad agire nelle opportune sedi, anche europee, al fine di procedere verso la progressiva armonizzazione dei percorsi formativi alla base del riconoscimento delle qualifiche professionali negli Stati membri dell'Unione europea, nonché verso parametri di certificazione delle competenze comuni a tutti i Paesi membri.


G/822/1/14

Pittella, Fedeli, Ginetti, Parente

Il Senato,

            in sede di esame dell'A.S. 822 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»;

        premesso che:

            l'articolo 1 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali per chiudere la procedura d'infrazione 2018/2175, mediante puntuali modifiche del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

            in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera f), interviene sul tema relativo alle misure compensative che possono essere prescritte, ai fini del riconoscimento, dall'autorità competente dello Stato membro ospitante in caso di discordanze tra la formazione seguita dal professionista e quella richiesta nel medesimo Stato ospitante, andando a prevedere la possibilità di subordinare il riconoscimento al superamento, in alternativa, di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;

            sempre all'articolo 1, comma 1, lettera f), il disegno di legge specifica che le verifiche delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite non richiede che l'organismo competente sia quello dello Stato di provenienza del richiedente, potendo invece trattarsi dell'organismo competente di un qualunque Stato membro o Paese terzo ove il richiedente abbia maturato l'esperienza professionale, intervenendo così, anche in questo caso, in un tema molto importante e delicato quale quello della certificazione delle competenze,

        impegna il Governo:

            a prevedere che, in merito alle misure compensative previste per il riconoscimento delle competenze, nel caso in cui la scelta ricada su un tirocinio compensativo, questo preveda una prova finale che attesti la compensazione delle competenze;

            ad agire nelle opportune sedi, anche europee, al fine di procedere verso la progressiva armonizzazione dei percorsi formativi alla base del riconoscimento delle qualifiche professionali negli Stati membri dell'Unione europea, nonché verso parametri di certificazione delle competenze comuni a tutti i Paesi membri.


G/822/2/14 (Testo 2) (già em. )

Rizzotti, Testor, Giammanco, Masini, Cesaro

Accolto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»,

        premesso che:

            il comma 1 dell'articolo 1, reca alcune modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007;

            in particolare la lettera f) modifica l'articolo 22 del decreto legislativo citato. La novella di cui al numero 1) della lettera in questione concerne alcune delle ipotesi in cui, nella normativa attuale, la misura compensativa per il riconoscimento dei titoli formativi è costituita in maniera tassativa dal superamento di una prova attitudinale inserendo la previsione del tirocinio di adattamento in alternativa alla prova attitudinale stessa;

        considerato che:

            l'Italia deve favorire la libera circolazione dei lavoratori, ma allo stesso tempo gestire una carenza di personale sanitario, favorire l'ingresso nel mondo del lavoro di nuovi professionisti della sanità in maniera stabile e arrestare l'emorragia di medici che decidono di lasciare l'Italia (circa 7.000 negli ultimi due anni) dopo un lungo percorso di formazione che spesso si distingue in termini di qualità e quantità rispetto agli altri Paesi, si ritiene opportuno verificare con maggiore attenzione la formazione di coloro che richiedono il riconoscimento dei propri titoli per esercitare stabilmente un'attività professionale in Italia,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di rendere più stringenti i percorsi di riconoscimento dei titoli di formazione dei medici, infermieri, odontoiatri e farmacisti.


G/822/2/14

Rizzotti, Testor, Giammanco, Masini, Cesaro

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»,

        premesso che:

            il comma 1 dell'articolo 1, reca alcune modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007;

            in particolare la lettera f) modifica l'articolo 22 del decreto legislativo citato. La novella di cui al numero 1) della lettera in questione concerne alcune delle ipotesi in cui, nella normativa attuale, la misura compensativa per il riconoscimento dei titoli formativi è costituita in maniera tassativa dal superamento di una prova attitudinale inserendo la previsione del tirocinio di adattamento in alternativa alla prova attitudinale stessa;

        considerato che:

            l'Italia deve favorire la libera circolazione dei lavoratori, ma allo stesso tempo gestire una carenza di personale sanitario, favorire l'ingresso nel mondo del lavoro di nuovi professionisti della sanità in maniera stabile e arrestare l'emorragia di medici che decidono di lasciare l'Italia (circa 7.000 negli ultimi due anni) dopo un lungo percorso di formazione che spesso si distingue in termini di qualità e quantità rispetto agli altri Paesi, si ritiene opportuno verificare con maggiore attenzione la formazione di coloro che richiedono il riconoscimento dei propri titoli per esercitare stabilmente un'attività professionale in Italia,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità, in sede di riconoscimento dei titoli di formazione per medici, infermieri, odontoiatri e farmacisti, a rendere più stringenti tali percorsi prevedendo il superamento sia di una prova attitudinale che di un tirocinio di adattamento.


G/822/3/14

Angrisani, Giannuzzi, Di Micco

Accolto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»,

        premesso che:

            il capo I del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di libera circolazione di persone servizi e merci affrontando tematiche afferenti il mondo del lavoro e delle professioni,

            si evidenzia che in data 25 ottobre 2018, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è espressa sulla causa C-331/17 relativa alla reiterazione dei contratti a tempo determinato per quanto riguarda i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche;

            la Corte ha stabilito che tali lavoratori non possono essere esclusi dalla tutela contro l'abuso dei contratti di lavoro a tempo determinato;

            già in passato la stessa Corte aveva stabilito che la normativa europea vigente osta a norme nazionali che non prevedono limiti alla reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato senza prevedere apposite sanzioni per l'abuso e forme risarcitorie per il lavoratore in particolare valutando i casi di precariato nel mondo scolastico,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di attivarsi per superare con appositi interventi normativi i rilievi della recente sentenza della Corte di giustizia europea al fine di tutelare i lavoratori delle fondazioni lirico sinfoniche, tenendo altresì conto delle precedenti sentenze che hanno riguardato il settore scolastico.


G/822/4/14

Testor, Giammanco, Masini, Cesaro, Floris, Mangialavori, Siclari, Fazzolari

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»,

        premesso che:

            molti imprenditori, a causa della crisi di liquidità, determinata in molti casi dai mancati o ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni, non riescono a pagare in tempo i tributi e vengono sottoposti ai procedimenti conseguenti;

            si stima che circa un terzo delle imprese italiane che sono fallite, hanno chiuso a causa dei mancati o ritardati pagamenti della pubblica amministrazione e molte altre rischiano di fallire per gli stessi motivi, considerato che, nonostante i diversi provvedimenti varati negli ultimi anni, vantano ancora ingenti crediti nei confronti dello Stato;

            la problematica dei ritardi dei pagamenti da parte della PA italiana è stata posta all'attenzione della Commissione UE che nel 2014 ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di messa in mora per la violazione della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi dei pagamenti;

            quell'azione ha portato alla successiva apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. È, infatti, tuttora pendente la procedura d'infrazione n. 2014/2143, ex art. 258 del TFUE, promossa opportunamente dall'allora Commissario all'industria e vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, in attuazione della direttiva 2011/7/UE;

            tale procedura non è oggetto dell'intervento normativo della legge europea 2018 in esame;

            grazie a quella complessiva azione decisa in sede europea, il Governo italiano nel 2014 fu costretto ad inserire una serie di disposizioni nel decreto-legge n. 66 del 2014, in cui l'intero Titolo III è stato dedicato al pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni e poi più volte integrato, da ultimo con disposizioni inserite nella legge di bilancio 2018;

        in particolare, sono stati previsti il monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, il monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite alle Regioni ed ulteriori risorse per garantire la liquidità per i pagamenti certi, liquidi ed esigibili;

        rilevato che:

            i tempi medi di pagamento dei debiti da parte delle pubbliche amministrazioni italiane nei confronti dei privati sono di circa 104 giorni, mentre la media europea è di 42 giorni. L'Italia è il Paese europeo con la peggiore performance in proposito. I Paesi più virtuosi saldano i loro debiti in tre settimane;

            i debiti pregressi della PA certificati al 31 dicembre 2013 risultano essere di circa 57 miliardi di euro. La cifra è poco più della metà del debito complessivo, stimato dalla Banca d'Italia in 91 miliardi;

            il dato del MEF, aggiornato al 5 ottobre 2018, riporta ora 47,3 miliardi di risorse rese disponibili agli Enti debitori e 45 ,5 miliardi di debiti della PA pagati ai creditori;

            il grosso dei crediti (61%) sono vantati nei confronti degli Enti locali, il 15% circa Regioni e Province autonome, poco più del 10% nei confronti degli Enti del Servizio sanitario nazionale. Il resto è distribuito tra le varie amministrazioni statali e periferiche;

            si sono registrate sulla piattaforma del MEF, per fare certificare i propri crediti, più di 33 mila imprese per un totale di oltre 8 miliardi di euro di crediti, relativi a quasi 170 mila istanze per la fornitura di beni o servizi;

            ammonta a circa 30 miliardi il totale dei debiti verso le imprese della PA, considerati non ancora saldati oltre i tempi fisiologici previsti dalla legge in 30/60 giorni, a seconda dei settori merceologici;

            preso atto che ogni azione che inietti liquidità in una impresa o uno studio professionale, che soffre a causa dei crediti vantati nella pubblica amministrazione, può essere fondamentale alla sopravvivenza stessa di quell'attività economica;

        valutato che:

            il Governo intende disciplinare con un apposito disegno di legge l'introduzione di un reddito di cittadinanza cui verrebbero assegnati attraverso la legge di bilancio 6,745 miliardi di euro, che uniti ai 2,5 miliardi di euro del Reddito di inclusione, per complessivi 9,2 miliardi di euro nel 2019;

            la cifra attualmente certificata e non saldata dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese ammonta ad oltre 9 miliardi di euro,

        impegna il Governo:

            a subordinare l'adozione e l'attuazione del complesso di misure che riguardano il reddito di cittadinanza al previo ed all'integrale pagamento dei debiti pregressi certificati delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese e dei liberi professionisti, posto che è assolutamente prioritario iniettare liquidità ai soggetti creditori dello Stato, liberi professionisti e imprese, al fine di garantire il loro posto di lavoro e creare lavoro a una platea di nuovi soggetti, ancor prima di elargire misure di assistenza ai singoli, che non porterebbero ad alcuna soluzione del grave problema della disoccupazione.


G/822/5/14 (Testo 2) (già em. )

Testor, Giammanco, Masini, Cesaro, Floris, Mangialavori, Siclari, Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Tiraboschi

Accolto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018 »,

        premesso che:

            il Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, il cui obiettivo è permettere alla Comunità di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile;

            il Fondo può essere mobilitato in caso di catastrofe naturale grave che provoca 3 miliardi di danni diretti (ai prezzi del 2011) ovvero una «catastrofe naturale regionale» che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione;

            l'obiettivo del Fondo è integrare gli sforzi degli Stati interessati e coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato ammesso ad attuare, in base alla natura della catastrofe naturale, le seguenti operazioni essenziali di emergenza e recupero:

                a) ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione;

                b) realizzazione di misure provvisorie di alloggio e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità della popolazione colpita;

                c) messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione del patrimonio culturale;

                d) ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali, in linea, se del caso, con approcci eco-compatibili e ripristino immediato delle zone naturali colpite al fine di evitare gli effetti immediati legati all'erosione del suolo;

            il Fondo è stato attivato in Italia nel 2002 per il terremoto del Molise per 30,8 milioni su un danno di oltre 1,5 miliardi, nel 2002 per l'eruzione dell'Etna, per 16,8 milioni su un danno di 894 milioni, per il terremoto in Abruzzo nell'aprile 2009 per 493,9 milioni su un danno di oltre 10 miliardi, per l'alluvione in Veneto del 2010 per 16,9 milioni su un danno di 676 milioni, per l'alluvione in Liguria e Toscana del 2010 per 8,1 milioni su un danno di 723 milioni, per il terremoto dell'Emilia Romagna del 2012 per 670 milioni su un danno di oltre 13 miliardi, per l'alluvione in Sardegna per 16,3 milioni su 652 milioni di danno, per le alluvioni del 2014 per 56 milioni su un danno di oltre 2,2 miliardi, per i terremoti del centro-Italia per quasi 1,2 miliardi su un danno stimato in oltre 21 miliardi di euro;

            il Fondo sarebbe, quindi, attivabile sia per la provincia di Belluno, che per tutta la Regione Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia, le Province autonome di Trento e Bolzano, che per la Regione Sicilia, la Regione Sardegna, la Regione Calabria, la Regione Liguria, la Regione Lazio e per le altre zone del Paese pure colpite da fenomeni atmosferici assolutamente straordinari, che hanno creato danni alle infrastrutture e ai collegamenti;

            la stima complessiva dei danni può essere valutata in alcuni miliardi di euro; secondo i dati che emergono dall'edizione 2018 del Rapporto ISPRA «Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio» in Italia, sulla base dei dati forniti dalle Autorità di Bacino Distrettuali, oltre 7 milioni di abitanti vive in zone vulnerabili: più di un milione in zone a rischio frane elevato/molto elevato e oltre 5,5 milioni in zone comunque a rischio, inoltre altre 6 milioni vivono in zone a rischio alluvioni;

            il territorio nazionale inserito nelle mappe con classi a maggiore pericolosità complessivamente è pari a 50.000 chilometri quadrati, cioè il 16,6% del totale;

            550 mila edifici, cioè quasi il 4% degli edifici, si trova in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata e più del 9% (oltre 1 milione di edifici) in zone alluvionali di grado medio;

            preso atto, pertanto, che l'intero Paese ha bisogno di una urgente enorme opera di prevenzione dal rischio idrogeologico, stimata in almeno 10 miliardi, cui nemmeno i Fondi stanziati nella ultima legge di bilancio, peraltro con una programmazione trentennale, riescono a fare fronte,

        impegna il Governo:

            ad attivare le procedure per la richiesta del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le zone colpite dalle straordinarie alluvioni che hanno interessato varie aree del Paese;

            ad attivare ogni altro Fondo europeo che possa essere utilizzato, in sintonia con gli stanziamenti nazionali e regionali, per il ripristino delle infrastrutture colpite così duramente dagli eventi atmosferici di questi giorni;

            al ripristino integrale delle infrastrutture danneggiate dagli eventi atmosferici, posto che è assolutamente prioritario utilizzare risorse per ripristinare i collegamenti e rilevato che l'apertura di cantieri per il ripristino della viabilità e per la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate può garantire un numero importante di posti di lavoro.


G/822/5/14

Testor, Giammanco, Masini, Cesaro, Floris, Mangialavori, Siclari, Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Tiraboschi

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018 »,

        premesso che:

            il Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, il cui obiettivo è permettere alla Comunità di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile;

            il Fondo può essere mobilitato in caso di catastrofe naturale grave che provoca 3 miliardi di danni diretti (ai prezzi del 2011) ovvero una «catastrofe naturale regionale» che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione;

            l'obiettivo del Fondo è integrare gli sforzi degli Stati interessati e coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato ammesso ad attuare, in base alla natura della catastrofe naturale, le seguenti operazioni essenziali di emergenza e recupero:

                a) ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione;

                b) realizzazione di misure provvisorie di alloggio e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità della popolazione colpita;

                c) messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione del patrimonio culturale;

                d) ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali, in linea, se del caso, con approcci eco-compatibili e ripristino immediato delle zone naturali colpite al fine di evitare gli effetti immediati legati all'erosione del suolo;

            il Fondo è stato attivato in Italia nel 2002 per il terremoto del Molise per 30,8 milioni su un danno di oltre 1,5 miliardi, nel 2002 per l'eruzione dell'Etna, per 16,8 milioni su un danno di 894 milioni, per il terremoto in Abruzzo nell'aprile 2009 per 493,9 milioni su un danno di oltre 10 miliardi, per l'alluvione in Veneto del 2010 per 16,9 milioni su un danno di 676 milioni, per l'alluvione in Liguria e Toscana del 2010 per 8,1 milioni su un danno di 723 milioni, per il terremoto dell'Emilia Romagna del 2012 per 670 milioni su un danno di oltre 13 miliardi, per l'alluvione in Sardegna per 16,3 milioni su 652 milioni di danno, per le alluvioni del 2014 per 56 milioni su un danno di oltre 2,2 miliardi, per i terremoti del centro-Italia per quasi 1,2 miliardi su un danno stimato in oltre 21 miliardi di euro;

            il Fondo sarebbe, quindi, attivabile sia per la provincia di Belluno, che per tutta la Regione Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia, le Province autonome di Trento e Bolzano, che per la Regione Sicilia, la Regione Sardegna, la Regione Calabria, la Regione Liguria, la Regione Lazio e per le altre zone del Paese pure colpite da fenomeni atmosferici assolutamente straordinari, che hanno creato danni alle infrastrutture e ai collegamenti;

            la stima complessiva dei danni può essere valutata in alcuni miliardi di euro; secondo i dati che emergono dall'edizione 2018 del Rapporto ISPRA «Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio» in Italia, sulla base dei dati forniti dalle Autorità di Bacino Distrettuali, oltre 7 milioni di abitanti vive in zone vulnerabili: più di un milione in zone a rischio frane elevato/molto elevato e oltre 5,5 milioni in zone comunque a rischio, inoltre altre 6 milioni vivono in zone a rischio alluvioni;

            il territorio nazionale inserito nelle mappe con classi a maggiore pericolosità complessivamente è pari a 50.000 chilometri quadrati, cioè il 16,6% del totale;

            550 mila edifici, cioè quasi il 4% degli edifici, si trova in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata e più del 9% (oltre 1 milione di edifici) in zone alluvionali di grado medio;

            preso atto, pertanto, che l'intero Paese ha bisogno di una urgente enorme opera di prevenzione dal rischio idrogeologico, stimata in almeno 10 miliardi, cui nemmeno i Fondi stanziati nella ultima legge di bilancio, peraltro con una programmazione trentennale, riescono a fare fronte,

            posto che la legge di bilancio apposta su un apposito Fondo oltre 9 miliardi per il reddito di cittadinanza,

        impegna il Governo:

            ad attivare le procedure per la richiesta del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le zone colpite dalle straordinarie alluvioni che hanno interessato varie aree del Paese;

            ad attivare ogni altro Fondo europeo che possa essere utilizzato, in sintonia con gli stanziamenti nazionali e regionali, per il ripristino delle infrastrutture colpite così duramente dagli eventi atmosferici di questi giorni;

            a subordinare l'adozione e l'attuazione del complesso di misure che riguardano il reddito di cittadinanza al ripristino integrale delle infrastrutture danneggiate dagli eventi atmosferici, posto che è assolutamente prioritario utilizzare tali ingenti risorse per ripristinare i collegamenti e rilevato che l'apertura di cantieri per il ripristino della viabilità e per la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate può garantire un numero importante di posti di lavoro, ancor prima di elargire generose inutili e dannose misure di assistenza ai singoli, che non porterebbero ad alcuna soluzione strutturale del grave problema della disoccupazione, attingendo all'apposito fondo per il reddito di cittadinanza previsto dalla legge di bilancio 2019.


G/822/6/14

Lorefice

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia al1'Unione europea - Legge europea 2018»,

        premesso che:

            l'articolo 12 reca «Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI»;

            l'Unione europea punta a una sempre maggiore tutela della salute e dell'ambiente nella gestione dei rifiuti con un ambizioso pacchetto sull'economia circolare che punta a una gerarchia dei rifiuti basata sul riciclaggio e riuso, verso una progressiva dismissione delle discariche e dei termovalorizzatori;

            il compostaggio rientra nel quadro di una compiuta economia circolare e garantisce una serie di notevoli vantaggi ambientali: dalla limitazione degli impatti ambientali del trasporto e del trattamento dei rifiuti, a un uso diretto da parte del cittadino, alla notevole riduzione della necessità di ricorrere a tradizionali vie di smaltimento come il recupero energetico e la messa in discarica;

            il compostaggio è, inoltre, una tecnologia versatile e adattabile al trattamento dei rifiuti in una varietà di ambienti socioeconomici e geografici e il consenso della pubblica opinione per la costruzione di piattaforme per il compostaggio è più alto rispetto a quello per gli inceneritori, centrali per la produzione energetica e discariche,

        impegna il Governo;

            a porre in essere le necessarie azioni per privilegiare l'utilizzo degli sfalci e le potature di cui all'articolo 12 per la produzione di compost di qualità e in via residuale per la produzione energetica seppur derivante da biomasse e bioliquidi nell'ambito di una compiuta e virtuosa economia circolare.


G/822/7/14

Vallardi, Simone Bossi

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea legge europea 2018 (AS. 822)»,

        premesso che:

            l'articolo 12 è volto alla chiusura del caso EU-Pilot 9180/17/ENVI, nel cui ambito la Commissione europea ha ritenuto che l'Italia non abbia correttamente trasposto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE cosiddetta «direttiva rifiuti», che esclude dalla nozione di rifiuto oltre alle materie fecali, ogni materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso se utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana;

            tale norma europea è stata attuata dall'articolo 185, comma 1, lettera f), del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 41, comma 1, della legge n. 154 del 2016, il quale ha ampliato i materiali non rientranti nella nozione di rifiuto inserendo quelli utilizzati «anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi», nonché gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi, giardini e parchi urbani e cimiteriali e provenienti dalle attività agricole e agro-industriali;

            tra i materiali agricoli e forestali naturali non pericolosi utilizzati in agricoltura, silvicoltura o per la produzione di energia da biomasse, per i quali la Commissione europea ammette l'esclusione dal novero dei rifiuti, rientrano in molti casi anche materiali derivanti dalle medesime attività agricole e silvicole, ad esempio le potature delle piante effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali, che dovrebbero quindi essere anch'essi esclusi dalla nozione di rifiuto, al fine di evitare incertezze sul piano applicativo ed interpretativo;

            lo stralcio di tali tipologie di materiali presenti nel testo attualmente vigente dell'articolo 185 del Codice dell'Ambiente potrebbe portare a pensare che nell'ordinamento italiano il legislatore abbia voluto, appunto stralciandoli dalle esclusioni, ricomprenderli tra i rifiuti;

            la Commissione europea, relativamente all'inciso «anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi,», non ha di fatto sollevato questioni di compatibilità, ma nel testo all'esame dell'articolo 12 si è voluto comunque espungere detta locuzione perché non recata esplicitamente nella «direttiva rifiuti». L'articolo 185 del Codice dell'ambiente attualmente in vigore ribadisce semplicemente, in maniera esplicita, quanto già implicitamente contenuto nella disposizione della «direttiva rifiuti», la quale, nel disciplinare la fattispecie in questione, non opera alcuna distinzione tra i vari materiali in base al luogo di utilizzazione o all'eventuale cessione a terzi, fatte salve tutte le altre condizioni ivi indicate,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere l'emanazione di una circolare interpretativa nel senso di specificare che nella locuzione «altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso» rientrano, oltre alla paglia, anche gli sfalci e le potature delle piante purché effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché precisare che la dicitura «anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi,» non solleva problemi di compatibilità con la «direttiva rifiuti» in quanto già implicitamente contenuto nella citata direttiva.


G/822/8/14 (Testo 2)

Ferrazzi, Pittella, Taricco, Fedeli, Ginetti, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame dell'A.S. 822 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2018;

        premesso che:

            l'articolo 12 del disegno di legge in esame, teso alla chiusura del caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI, reca modifica all'articolo 185, comma 1, lettera f), del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, che include fra i materiali non rientranti nella nozione di rifiuto anche gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane (giardini, parchi e aree cimiteriali), di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), del predetto Codice, oltre agli sfalci e alle potature provenienti dalle attività agricole e agro-industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), del Codice medesimo;

            la Commissione europea ha ritenuto che il legislatore nazionale non abbia correttamente trasposto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che esclude dalla nozione di rifiuto, oltre alle materie fecali, ogni materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso se utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. La Commissione ha infatti ritenuto che gli sfalci e le potature provenienti dalle attività dì manutenzione delle aree verdi urbane e dalle attività agricole e agro-industriali non possano, a priori, essere considerati materiali agricoli o forestali naturali;

        considerato che:

            la modifica dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del Codice dell'ambiente, così come definita all'articolo 12 del disegno di legge in esame, determinerà la integrale sottoposizione alla normativa sui rifiuti dì grandissime quantità di materiale vegetale naturale non pericoloso;

            conseguentemente, per favorire l'economia circolare e il riutilizzo dei residui delle attività di sfalcio e potatura quali sottoprodotti, prevenendo così la produzione di rifiuti e la necessità del loro smaltimento in tale forma, è fortemente auspicabile l'introduzione di misure di agevolazione finalizzate a stimolare l'acquisto di macchinari per la raccolta e trasformazione di residui di potatura e sfalci che garantiscano rapidità d'esecuzione e qualità della biomassa prodotta,

        impegna il Governo:

            a valutare la possibilità di adottare iniziative, anche di carattere finanziario, per favorire l'acquisto di macchinari per la raccolta e trasformazione dei residui di potatura e sfalci, così da permettere la riduzione nella produzione di rifiuti, anche ai sensi dell'Allegato IV della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, che prevede apposite misure di incentivazione a tali fini.


G/822/8/14

Ferrazzi, Pittella, Taricco, Fedeli, Ginetti, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Il Senato,

            in sede di esame dell'A.S. 822 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2018;

        premesso che:

            l'articolo 12 del disegno di legge in esame, teso alla chiusura del caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI, reca modifica all'articolo 185, comma 1, lettera f), del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, che include fra i materiali non rientranti nella nozione di rifiuto anche gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane (giardini, parchi e aree cimiteriali), di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), del predetto Codice, oltre agli sfalci e alle potature provenienti dalle attività agricole e agro-industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), del Codice medesimo;

            la Commissione europea ha ritenuto che il legislatore nazionale non abbia correttamente trasposto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che esclude dalla nozione di rifiuto, oltre alle materie fecali, ogni materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso se utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. La Commissione ha infatti ritenuto che gli sfalci e le potature provenienti dalle attività dì manutenzione delle aree verdi urbane e dalle attività agricole e agro-industriali non possano, a priori, essere considerati materiali agricoli o forestali naturali;

        considerato che:

            la modifica dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del Codice dell'ambiente, così come definita all'articolo 12 del disegno di legge in esame, determinerà la integrale sottoposizione alla normativa sui rifiuti dì grandissime quantità di materiale vegetale naturale non pericoloso;

            conseguentemente, per favorire l'economia circolare e il riutilizzo dei residui delle attività di sfalcio e potatura quali sottoprodotti, prevenendo così la produzione di rifiuti e la necessità del loro smaltimento in tale forma, è fortemente auspicabile l'introduzione di misure di agevolazione finalizzate a stimolare l'acquisto di macchinari per la raccolta e trasformazione di residui di potatura e sfalci che garantiscano rapidità d'esecuzione e qualità della biomassa prodotta,

        impegna il Governo:

            a stanziare nella prossima legge di bilancio risorse adeguate a garantire l'acquisto di macchinari per la raccolta e trasformazione dei residui di potatura e sfalci, così da permettere la riduzione nella produzione di rifiuti, anche ai sensi dell'Allegato IV della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, che prevede apposite misure di incentivazione a tali fini.


G/822/9/14

Giannuzzi, Ricciardi, Gaudiano, Angrisani, Donno, Di Micco

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»,

        premesso che:

            l'articolo 9 reca disposizioni al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa;

            in merito alla normativa europea sulla gestione dei diritti d'autore occorre segnalare che nel recepimento della direttiva 2014/26/UE, di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2017 n. 35, è stato previsto che per le associazioni di produttori di fonogrammi, di videogrammi e dei produttori originari di opere che gestiscono collettivamente i compensi per copia privata ai sensi degli articoli 71-sexies, 72-septies- e 71-octies della legge 4 aprile 1941, n. 633, non sia obbligatorio costituirsi "organismo di gestione collettiva (OGC)" o "entità di gestione indipendente (EGI)" a differenza di tutte le atre organizzazioni collettive, in quanto la gestione delle tipologie di diritto d'autore sopra menzionate non costituisce attività di intermediazione;

            nessuna delle disposizioni contenute nella direttiva 2014/26/UE, tanto meno i principi e i criteri direttivi che il Parlamento ha approvato al fine del recepimento della direttiva, hanno delegato il Governo ad introdurre un diverso regime da applicare solo alle sole organizzazioni collettive o associazioni che gestiscono copia privata per i produttori - posto che la direttiva ne indica solamente due le OGC e le EGI, per l'appunto;

            l'assetto così come concepito introduce un'inspiegabile disparità di trattamento che produce effettivi anti competitivi nei confronti di tutte le altre organizzazioni, in quanto sottrae alle regole e quindi ai principi di corretto funzionamento della gestione collettiva e al sindacato ispettivo dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni una parte consistente nel mondo della gestione collettiva;

            la stessa Autorità ha evidenziato che le funzioni svolte dagli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendenti, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del richiamato decreto legislativo n. 35 del 2017, e quelle delle associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi che distribuiscono il compenso per copia privata di fonogrammi e di videogrammi, appaiono del tutto analoghe quando svolte nei confronti di soggetti diversi dai loro associati,

        impegna, quindi, il Governo

            a valutare le necessarie modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, per il corretto recepimento della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, al fine di consentire alle associazioni che gestiscono i compensi per copia privata di potersi costituire in OGC o EGI equiparando la loro attività a quella di intermediazione per la gestione dei diritti d'autore.


1.1

Rizzotti, Testor, Giammanco, Masini, Cesaro

Respinto

Al comma 1 lettera f), numero 1), sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».


1.2

Parente, Pittella, Patriarca, Fedeli, Ginetti, Nannicini, Laus

Respinto

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

        a) al numero 1), dopo le parole: «tirocinio di adattamento» inserire le seguenti: «con prova finale che attesti la compensazione delle competenze»;

        b) sostituire il numero 2), con il seguente:

        «2) al comma 6, le parole: ''L'applicazione del comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'applicazione dei commi 1 e 4'' e le parole: ''dello Stato membro di provenienza'' sono soppresse».


1.3 (Testo 2)

Parente, Pittella, Patriarca, Fedeli, Ginetti, Nannicini, Laus

Accolto

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2), con il seguente:

        «2) al comma 6, le parole: ''L'applicazione del comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''L'applicazione dei commi 1 e 4''.»

 


1.3

Parente, Pittella, Patriarca, Fedeli, Ginetti, Nannicini, Laus

Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 2), con il seguente:

        «2) al comma 6, le parole: ''L'applicazione del comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''L'applicazione dei commi 1 e 4'' e le parole: ''dello Stato membro di provenienza'' sono soppresse».

 


2.1

Simone Bossi, Casolati

Ritirato

Sopprimere l'articolo.


2.2

Testor, Giammanco, Masini, Cesaro, Papatheu

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «3.», con il seguente:

         «3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

            a) con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione di beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione;

            b) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;

            c) con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».


2.3 (Testo 3)

Simone Bossi, Casolati, Bonfrisco, Pucciarelli, Lorefice, Angrisani, Di Micco, Gaudiano, Giannuzzi, Ricciardi

Accolto

     Al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: «beni» sopprimere le parole: «e servizi» e aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».


2.3 (Testo 2)

Simone Bossi, Casolati

     Al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: «beni» sopprimere le parole: «e servizi» e aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».

        Conseguentemente, al comma 1, premettere il seguente:

            «01. dopo l'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989 n.  39, è aggiunto e il seguente:

"Art. 3-bis.

        1. Il mediatore ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio dell'attività nell'interesse dei clienti.

        2. Il Ministero dello sviluppo economico stabilisce, con apposito provvedimento, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte dei mediatori iscritti al REA e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura delle CCIAA territoriali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti al CNEL, anche attraverso confederazioni e firmatarie di CCNL.

        3. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, stabiliscono la durata minima dei corsi di preparazione per l'accesso all'esame abilitativo di cui all'articolo 2, n. 3, lettera e), che non potrà essere inferiore a 300 ore e possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per mediatori. In alternativa alla frequentazione del corso di preparazione per l'accesso all'esame abilitativo, i soggetti interessati potranno svolgere un periodo di pratica di dodici mesi presso impresa di mediazione che dovrà quindi fornirne idonea certificazione ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione".».


2.3

Simone Bossi, Casolati

Al comma 1, capoverso 3, apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo la parola: «vendita,» inserire la seguente: «amministrazione,» dopo le parole: «beni» sopprimere le parole: «e servizi» e aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989 n.  39 è aggiunto e il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Il mediatore ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio dell'attività nell'interesse dei clienti.

        2. Il Ministero dello sviluppo economico stabilisce, con apposito provvedimento, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte dei mediatori iscritti al REA e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura delle CCIAA territoriali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti al CNEL, anche attraverso confederazioni e firmatarie di CCNL.

        3. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, stabiliscono la durata minima dei corsi di preparazione per l'accesso all'esame abilitativo di cui all'articolo 2, n. 3, lettera e), che non potrà essere inferiore a 300 ore e possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per mediatori. In alternativa alla frequentazione del corso di preparazione per l'accesso all'esame abilitativo, i soggetti interessati potranno svolgere un periodo di pratica di dodici mesi presso impresa di mediazione che dovrà quindi fornirne idonea certificazione ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione».


2.4

Lorefice, Donno

Ritirato

Al comma 1, capoverso «3.», sopprimere le parole: «e servizi».


2.5

Ginetti, Pittella, Fedeli

Assorbito

Al comma 1, capoverso «comma 3», sopprimere le seguenti parole: «e servizi».


2.6

Ginetti, Pittella, Fedeli

Assorbito

Al comma 1, capoverso «comma 3», aggiungere il seguente periodo: «, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici ad esclusione delle imprese di mediazione, laddove non sia garantita la terzietà del mediatore o comunque in situazione di conflitto di interessi».

 


3.1

Bonfrisco, Pucciarelli, Simone Bossi, Casolati

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente, al CAPO VI DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA aggiungere il seguente articolo:

«Art. 10-bis.

(Misure per il contenimento dell'offerta dei prodotti del tabacco)

        1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) apportare le seguenti modifiche:

                1) dopo le parole: ''distanza'' inserire le seguenti: ''non inferiore a 200 metri'';

                2) le parole: ''produttività minima'' sono sostituite dalle seguenti: ''di popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti'';

            b) la lettera c) è abrogata;

            c) alla lettera d) apportare le seguenti modifiche:

                1) le parole: ''produttività minima'' sono sostituite dalla seguente: ''popolazione'';

                2) dopo le parole: ''di popolazione'' inserire le seguenti: ''di cui alla precedente lettera b)''.

            d) alla lettera e) apportare le seguenti modifiche:

                1) sostituire le parole: da ''di parametri certi'' a ''nazionale'' con le seguenti: ''dei requisiti di cui alla precedente lettera b)''.

                2) le parole: ''volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto'' sono abrogate;

            e) alla lettera f), le parole: '', rispettivamente,'' e ''e nell'ipotesi di rilascio, del criterio della produttività minima per il rinnovo'' sono soppresse.

        2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.

        3. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 42 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38».


3.2

Bonfrisco, Pucciarelli, Simone Bossi, Casolati

Ritirato

L'articolo è soppresso.

        Conseguentemente, al CAPO VI DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA aggiungere il seguente articolo:

«Art. 10-bis.

(Misure per il contenimento dell'offerta dei prodotti del tabacco)

        1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) le parole: ''produttività minima'' sono sostituite dalle seguenti: ''di popolazione nel  rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti'';

            b) la lettera c) è abrogata;

            c) alla lettera d) apportare le seguenti modifiche:

                1) le parole: ''produttività minima'' sono sostituite dalla seguente: ''popolazione'';

                2) dopo le parole: ''di popolazione'' inserire le seguenti: ''di cui alla precedente lettera b)''.

            d) alla lettera e) apportare le seguenti modifiche:

                1) sostituire le parole da: ''di parametri certi'' a ''nazionale'' con le seguenti: ''dei requisiti di cui alla precedente lettera b)''.

                2) le parole: ''volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto'' sono abrogate;

            e) alla lettera f), le parole: '', rispettivamente,'' e ''e nell'ipotesi di rilascio, del criterio della produttività minima per il rinnovo'' sono soppresse.

        2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.

        3. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 42 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38».


3.3

Bonfrisco, Pucciarelli, Simone Bossi, Casolati

Ritirato

L'articolo è soppresso.

        Conseguentemente, al CAPO VI DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA aggiungere il seguente articolo:

«Art. 10-bis.

(Misure per il contenimento dell'offerta dei prodotti del tabacco)

        1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b), le parole: ''produttività minima'' sono sostituite dalle seguenti: ''di popolazione'';

            b) la lettera c) è abrogata;

            c) alla lettera d), le parole: ''produttività minima'' sono sostituite dalla seguente: ''popolazione'';

            d) alla lettera e), le parole: '', volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto'' sono soppresse;

            e) alla lettera f), le parole: '', rispettivamente,'' e ''nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttività minima per il rinnovo'' sono soppresse.

        2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.

        3. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38».


3.4 (Testo 3)

Bonfrisco, Pucciarelli, Simone Bossi, Casolati

Accolto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b):

                1) dopo le parole: ''distanza'' inserire le seguenti: ''non inferiore a 200 metri'';

                2) le parole: ''produttività minima'' sono sostituite dalle seguenti: ''di popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti'';

            b) la lettera c) è abrogata;

            c) alla lettera d):

                1) le parole: ''produttività minima'' sono sostituite dalla seguente: ''popolazione'';

                2) dopo le parole: ''di popolazione'' inserire le seguenti: ''di cui alla precedente lettera b)''.

            d) alla lettera e) le parole da: "di parametri certi", fino alla fine della lettera, sono sostituite con le seguenti: "dei requisiti di cui alla precedente lettera b)''.

            e) alla lettera f), le parole: '', rispettivamente,'' e ''e nell'ipotesi di rilascio, del criterio della produttività minima per il rinnovo'' sono soppresse.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1087 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, quanto a 400 mila euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sul fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge n. 234 del 2012, e quanto a 1,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.».


3.4 (Testo 2)

Bonfrisco, Pucciarelli, Simone Bossi, Casolati

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) apportare le seguenti modifiche:

                1) dopo le parole: ''distanza'' inserire le seguenti: ''non inferiore a 200 metri'';

                2) le parole: ''produttività minima'' sono sostituite dalle seguenti: ''di popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti'';

            b) la lettera c) è abrogata;

            c) alla lettera d) apportare le seguenti modifiche:

                1) le parole: ''produttività minima'' sono sostituite dalla seguente: ''popolazione'';

                2) dopo le parole: ''di popolazione'' inserire le seguenti: ''di cui alla precedente lettera b)''.

            d) alla lettera e) apportare le seguenti modifiche:

                1) sostituire le parole: da ''di parametri certi'' a ''nazionale'' con le seguenti: ''dei requisiti di cui alla precedente lettera b)''.

                2) le parole: ''volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto'' sono abrogate;

            e) alla lettera f), le parole: '', rispettivamente,'' e ''e nell'ipotesi di rilascio, del criterio della produttività minima per il rinnovo'' sono soppresse.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1 milione di euro per il triennio 2019-2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1087 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, quanto a 400 mila euro, per il triennio 2019-2021 e 1,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, a valere sul Fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge n. 234 del 2012».


3.4

Bonfrisco, Pucciarelli

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) apportare le seguenti modifiche:

                1) dopo le parole: ''distanza'' inserire le seguenti: ''non inferiore a 200 metri'';

                2) le parole: ''produttività minima'' sono sostituite dalle seguenti: ''di popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti'';

            b) la lettera e) è abrogata;

            c) alla lettera d) apportare le seguenti modifiche:

                1) le parole: ''produttività minima'' sono sostituite dalla seguente: ''popolazione'';

                2) dopo le parole: ''di popolazione'' inserire le seguenti: ''di cui alla precedente lettera b)''.

            d) alla lettera e) apportare le seguenti modifiche:

                1) sostituire le parole: da ''di parametri certi'' a ''nazionale'' con le seguenti: ''dei requisiti di cui alla precedente lettera b)''.

                2) le parole: ''volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto'' sono abrogate;

            e) alla lettera f), le parole: '', rispettivamente,'' e ''e nell'ipotesi di rilascio, del criterio della produttività minima per il rinnovo'' sono soppresse».


3.5

Il Relatore

Accolto

Al comma 2, dopo le parole: «da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», inserire le seguenti: «e da trasmettere alle Camere» e, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».


3.0.1

Il Relatore

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali - procedura di infrazione 2017/2090)

        1. L'articolo 113-bis. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è così sostituito:

        ''Art. 113-bis. - (Termini di pagamento. Clausole penali). - 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

        2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

        3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

        4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale"».


3.0.2 (Testo 3)

Bonfrisco, Pucciarelli, Simone Bossi, Casolati

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio» e «pelle» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU Pilot 4971/13/ENTR)

        1. Ferma restando l'abrogazione della legge 14 gennaio 2013, n. 8, disposta con l'articolo 26 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis), il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio» e «pelle» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati.

        2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

        3. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.

        4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, recepita con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n 223.

        5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 4.

        6. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».


3.0.2 (Testo 2)

Bonfrisco, Pucciarelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo del termine «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU Pilot 4971/13/ENTR)

        1. Ferma restando l'abrogazione della legge 14 gennaio 2013, n. 8, disposta con l'articolo 26 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis), il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati.

        2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

        3. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.

        4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, recepita con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n 223.

        5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 4.

        6. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».


3.0.2

Bonfrisco, Pucciarelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo del termine «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU Pilot 4971/13/ENTR)

        1. Ferma restando l'abrogazione della legge 14 gennaio 2013, n. 8, disposta con l'articolo 26 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis), il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati.

        2. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione dello schema di decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

        3. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 2 si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.

        4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione, in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, recepita con legge 21 giugno 1986, n. 317.

        5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto al comma 2 possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 2 a 5.

        6. Dall'attuazione del presente articolo e del decreto legislativo di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

 


3.0.3/1

Pittella, Fedeli, Ginetti

Ritirato

Al capoverso "Art. 3-bis", sopprimere il comma 1.


3.0.3/2

Pittella, Fedeli, Ginetti

Ritirato

Al capoverso "Art. 3-bis", sopprimere il comma 2.


3.0.3/3

Pittella, Fedeli, Ginetti

Ritirato

Al capoverso "Art. 3-bis", sopprimere il comma 3.


3.0.3/4

Pittella, Fedeli, Ginetti

Ritirato

Al capoverso "Art. 3-bis", sopprimere il comma 4.


3.0.3/5

Pittella, Fedeli, Ginetti

Ritirato

Al capoverso "Art. 3-bis", sopprimere il comma 5.


3.0.3

Il Governo

Ritirato

            Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili agli immigrati - Caso EU pilot 9211/17/HOME)

         1. All'articolo 41, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) al comma 1, le parole: "Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno", sono così sostituite: "Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter, nonché i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31 del presente decreto";

              b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

                 "1-bis. Gli stranieri titolari di permesso unico lavoro, così come i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un'attività lavorativa o che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell'artiolo 19 del decreto legislativo14 settembre 2015, n. 150, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca, sono equiparati ai cittadini italiani, ai fini della fruizione delle prestazioni, costituenti diritti soggettivi alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

                1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, nell'ambito delle prestazioni, costituenti diritti soggettivi, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare per un periodo superiore a sei mesi."

          2. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: "del diritto di soggiorno permanente," sono inserite le seguenti: "ovvero da cittadini di Paesi terzi equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

          3. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) all'articolo 74, comma 1, le parole: "in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", sono sostituite dalle seguenti: "familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo"; 

              b) all'articolo 75, comma 1, primo alinea, le parole "ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", sono sostituite dalle seguenti: "o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo".

          4. All'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole "cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni", sono sostituite dalle seguenti: "familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo". 

          5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente, per l'anno 2019 in 10,3 milioni di euro, per l'anno 2020 in 13,4 milioni di euro, per l'anno 2021 in 11,8 milioni di euro, per l'anno 2022 in 12 milioni di euro, per l'anno 2023 in 12,2 milioni di euro, per l'anno 2024 in 12,5 milioni di euro, per l'anno 2025 in 12,7 milioni di euro, per l'anno 2026 in 13 milioni di euro, per l'anno 2027 in 13,2 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2028 in 13,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.".»


5.0.1 (Testo 2)

Il Relatore

Accolto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di diritti aeroportuali. Procedura d'infrazione n. 2014/4187)

        1. L'articolo 73 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

''Art. 73.

(Autorità nazionale di vigilanza)

        1. L'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza di cui al presente decreto anche con riferimento ai contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. L'amministrazione indicata attua le funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel proprio bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".».

 


5.0.1

Il Relatore

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di diritti aeroportuali. Procedura d'infrazione n. 2014/4187)

        1. L'articolo 73 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

''Art. 73.

(Autorità nazionale di vigilanza)

        1. L'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza di cui al presente decreto anche con riferimento ai contratti di programma previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Il trasferimento delle funzioni di cui al presente articolo in capo all'Autorità di regolazione dei trasporti è realizzato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica''».

 


8.1

Simone Bossi, Pucciarelli, Casolati, Bonfrisco

Accolto

Al comma 1, lettera a) capoverso 20-ter, comma 3, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1031/2010 in relazione alla presentazione di offerte in conto proprio,».


8.0.1

Il Relatore

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 8-bis.

(Abrogazione di aiuto di Stato individuale previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Caso S.A. 50464 2018/N)

        1. Il comma 1087, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n.  205, è abrogato».

        Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo IV con il seguente: «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO».

 


9.1

Lorefice, Bonfrisco, Angrisani, Donno, Di Micco, Gaudiano, Giannuzzi, Ricciardi, Simone Bossi, Casolati, Pucciarelli

Accolto

Al comma 1, capoverso «2-sexies», aggiungere in fine il seguente periodo: «Le entità autorizzate stabilite sul territorio nazionale trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme stabilite dalla normativa vigente, attestando la loro denominazione, i dati identificativi, i contatti, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente comma. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione il Ministro dei beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la famiglia e le disabilità, stabilisce con proprio decreto le modalità per la verifica del possesso dei requisiti e il rispetto degli obblighi di cui ai commi 2-undecies, 2-duodecies e 2-terdecies».


9.2

Lorefice, Bonfrisco, Angrisani, Donno, Di Micco, Gaudiano, Giannuzzi, Ricciardi, Simone Bossi, Casolati, Pucciarelli

Accolto

Al comma 1, capoverso «2-septies», aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel determinare se le modifiche, conversioni o adattamenti sono necessari, i beneficiari non hanno l'obbligo di condurre verifiche sulla disponibilità di altre versioni accessibili dell'opera o altro materiale. L'eccezione di cui al comma 2-bis non si applica all'entità autorizzata nel caso in cui siano già disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o di altro materiale».


9.3

Ginetti, Pittella, Fedeli

Assorbito limitatamente al primo periodo, respinto per la parte restante

Dopo il comma 2-septies, inserire il seguente:

        «2-septies.1. Nel determinare se le modifiche, conversioni o adattamenti di cui al comma 2-bis sono necessari, i beneficiari non hanno l'obbligo di condurre verifiche sulla disponibilità di altre versioni accessibili dell'opera o altro materiale. Tuttavia, l'eccezione di cui al comma 2-bis non si applica quando le entità autorizzate sono a conoscenza della disponibilità in commercio di versioni accessibili dell'opera o di altro materiale, fatta salva la possibilità di miglioramento dell'accessibilità o della qualità degli stessi».


9.4

Ginetti, Pittella, Fedeli

Assorbito

Dopo il comma 2-terdecies, inserire il seguente:

        «2-quaterdecies. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere del Ministro della salute e del Ministro per la famiglia e le disabilità, definisce con proprio decreto le modalità specifiche per verificare il possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 2-sexies e il rispetto degli obblighi previsti dei commi 2-duodecies e 2-terdecies».


9.0.1

Giannuzzi

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, per il corretto recepimento della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno)

        1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, il comma 4 è abrogato».

 


10.0.1

Il Governo

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Designazione dell'autorità competente in materia di dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 745/2017 e 746/2017)

        1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sono apportate le seguenti modifiche:

           a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti: "e-bis) autorità competente: Ministero della salute; e-ter) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute.";

           b) all'articolo 24, dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti:

              "4-ter. L'Autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e-bis), del presente decreto, è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi. L'Autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e-ter), del presente decreto, è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).

              4-quater. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornarsi almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione,  conseguenti alle  domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745, si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute del 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170, del 22 luglio 2004.".

        2. Al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, sono apportate le seguenti modifiche:

           a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti: "e-bis) autorità competente: Ministero della salute; e-ter) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute.";

           b) all'articolo 12,  dopo il comma 3, sono  inseriti i seguenti:

              "3-bis. L' autorità competente, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e-bis), del presente decreto, è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e-ter), del presente decreto, è l'autorità designata, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).

              3-ter. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornarsi almeno ogni tre anni. Fino all'adozione del suddetto decreto, alle attività di valutazione, di competenza del Ministero della salute, conseguenti alle  domande presentate ai sensi dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/745, si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute, del 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170, del 22 luglio 2004.".

        3. Al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono apportate le seguenti modifiche:

           a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti: "e-bis) autorità competente: Ministero della salute; e-ter) autorità responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute.";

           b) all'articolo 20, dopo il comma 3, sono  inseriti i seguenti:

              "3-bis. L' autorità competente, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e-bis), del presente decreto, è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 96 del regolamento (UE) 2017/746, fatte salve le competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione dei dispositivi medici. L'autorità responsabile degli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e-ter), del presente decreto, è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/746, fatte salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto nazionale del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).

              3-ter. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al regolamento (UE) 2017/746. Le tariffe sono aggiornate ogni tre anni.

               3-quater. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3-ter, alle attività di valutazione di competenza del Ministero della Salute previste dagli articoli 34, 42, primo paragrafo e 40, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/746, si applica la tariffa prevista per il costo complessivo per il riconoscimento dell'organismo dal decreto del Ministro della salute del 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 22 luglio 2004."";

           c) il secondo comma dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332 è abrogato.

        4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


11.1

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Pittella, Ginetti

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

            «0a) all'articolo 8, al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al comma 2, determinano entro la fine di ciascun esercizio e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ammontare del contributo necessario per adempiere, nell'anno solare successivo, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, in misura tale da non superare la migliore stima dei costi che saranno effettivamente sostenuti''».


11.2

Assuntela Messina, Ferrazzi, Mirabelli, Sudano, Pittella, Ginetti

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

        «0a) all'articolo 9, comma 3, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: ''I sistemi riconosciuti trasmettono entro la fine di ciascun esercizio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un programma specifico di gestione dei propri RAEE relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate. I sistemi individuali riconosciuti trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti''».


11.3

Mirabelli, Ferrazzi, Assuntela Messina, Sudano, Pittella, Ginetti

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

        «0a) all'articolo 10, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

        ''9. I sistemi collettivi trasmettono entro la fine di ciascun esercizio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate.

        9-bis. I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti.

        9-ter. I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva.

        9-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi dei commi 9, 9-bis e 9-ter''».


11.4

Pittella, Ferrazzi, Fedeli, Ginetti, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «i produttori e i terzi che agiscono in loro nome,» inserire le seguenti: «i distributori, i centri di raccolta, gli impianti di raccolta e trattamento».


11.5

Lorefice, Angrisani, Di Micco, Donno, Gaudiano, Giannuzzi, Ricciardi

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «che agiscono in loro nome» aggiungere le seguenti: «i distributori, i centri di raccolta e gli impianti di trattamento».


11.6

Testor, Giammanco, Masini, Cesaro, Papatheu, Gallone

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «che agiscono in loro nome» aggiungere le seguenti: «, i distributori, i centri di raccolta, gli impianti di raccolta e trattamento».


11.7

Sudano, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Pittella, Ginetti

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

            «a-bis) all'articolo 23:

                1) il comma 1 è soppresso;

                2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. Il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno operativo, come definito dal Centro di Coordinamento di cui all'articolo 33, in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti modalità:

                a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE;

                b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento''».


11.8

Assuntela Messina, Ferrazzi, Mirabelli, Sudano, Pittella, Ginetti

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) all'articolo 24:

                1) al comma 2 le parole: ''13 agosto 2005'' sono sostituite dalle seguente: ''1º gennaio 2011'';

                2) il comma 3 è soppresso».


11.9

Lorefice, Angrisani, Di Micco, Donno, Gaudiano, Giannuzzi, Ricciardi

Accolto

Al comma, 1, lettera c), capoverso 7, dopo la parola: «garanzia», aggiungere le seguenti: «anche se in formato digitale».


11.10

Testor, Giammanco, Masini, Cesaro, Papatheu, Gallone

Accolto

Al comma 1, lettera c), capoverso «7», dopo la parola: « apporre», aggiungere le seguenti: «il marchio del produttore e», e sostituire le parole: «lo stesso è apposto» con le seguenti: «gli stessi sono apposti».

 


12.1

Taricco

Respinto

Sopprimere l'articolo.


12.2 (Testo 2)

Vallardi, Simone Bossi, Casolati, Bonfrisco, Pucciarelli

Accolto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. 

(Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI) 

        1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

            ''f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana''».


12.2

Vallardi, Simone Bossi, Casolati, Bonfrisco, Pucciarelli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. 

(Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVJ) 

        1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

            ''f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le potature effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana''».


12.3

Taricco

Assorbito

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

        «f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, le potature e ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».


12.4

Ferrazzi, Pittella, Fedeli, Ginetti, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Taricco

Assorbito

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «la paglia e», con le seguenti: «la paglia, gli sfalci e le potature nonché ogni».


12.5

Ferrazzi, Pittella, Fedeli, Ginetti, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Assorbito

Dopo le parole: «da tale biomassa», inserire le seguenti: «anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi,».


12.6

Tiraboschi, Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Testor, Giammanco, Masini, Cesaro

Assorbito

Al comma 1, al capoverso «f)» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fatta salva l'esclusione di cui alla presente lettera per gli sfalci e le potature costituite da sostanze naturali e non pericolose provenienti da attività agricole e forestali, resta ferma, in ogni caso la possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-bis per la qualifica come sottoprodotto per materiali diversi o provenienti da attività diverse o destinati impieghi diversi da quelli su indicati».


12.7

Martelli, Giannuzzi

Assorbito

All'articolo 12, capoverso «f)», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È altresì consentito, per i fini di cui alla presente lettera, l'utilizzo in luoghi diversi da quelli di produzione purché mediante processi che non mettano in pericolo la salute umana».


12.0.1

Moronese, Donno, Di Micco, Giannuzzi, Ricciardi, Gaudiano, Angrisani, Lorefice

Assorbito

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Sospensione degli incentivi sull'energia prodotta da biomasse e bioliquidi)

        1. Il comma 588 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato».


12.0.2

Moronese, Donno, Di Micco, Giannuzzi, Ricciardi, Gaudiano, Angrisani, Lorefice

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Abrogazione delle disposizioni recanti estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi)

        1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 149, 150 e 151 sono abrogati».


12.0.3

Iannone, Fazzolari

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni relative al personale scolastico. Procedura d'infrazione n. 2014/4231).

        1. Al comma 1 dell'articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999''».


12.0.4

De Petris, Laforgia, Giammanco

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI)

        1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ''previo parere'', è aggiunta la parola: ''vincolante'';

            b) al comma 4, le parole: ''sentito l'Istituto'' sono sostituite dalle seguenti: ''previo parere vincolante dell'Istituto''».

 


12.0.5

Il Relatore

Ritirato

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni relative alla responsabilità primaria ed alla responsabilità ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi - Procedura di infrazione n. 2018/2021)

            1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è inserito il seguente:

            "Art. 1-bis (Principi generali)

            1. I soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e i soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi hanno la responsabilità primaria della sicurezza della gestione di tali materie radioattive.

            2. In caso di mancanza di soggetti di cui al comma 1 o di altra parte responsabile, lo Stato ha la responsabilità ultima riguardo  alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio nazionale, con esclusione dei casi riguardanti il rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante  e la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca ad un paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.

            3. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in uno Stato membro o un paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, lo Stato ha la responsabilità ultima dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive prodotte nel territorio nazionale, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, intesi come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento.

            4. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in Italia, per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità ultima dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, intesi come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento, è dello Stato membro o del paese terzo a partire dal quale tali materie radioattive sono state spedite.".»


013.0.1

Fedeli, Pittella, Ginetti

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 013.

(Attuazione della sentenza della CGUE 10 giugno 2010 nelle cause C-395/08 e C-396/08)

        1. Al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 giugno 2010 nelle cause C-395/08 e C-396/08, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva 97/81/CE, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, si intendono nel senso che, ai fini del requisito contributivo per l'accesso al diritto a qualsiasi prestazione che richieda, tra i requisiti, una determinata anzianità contributiva, ai lavoratori con rapporto a tempo determinato e a tempo indeterminato con orario part-time verticale sono riconosciuti anche i periodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro instaurato.

        2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

        Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, alle parole: «della presente legge» premettere le seguenti: «degli articoli da 1 a 12».


Coord.1

Il Relatore

Accolto

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni, relative all'emendamento 3.5:

       a) al comma 2, sopprimere le parole: «e da trasmettere alle Camere»;

       b) sopprimere il comma 4.


Coord.2

Il Relatore

Accolto

    All'articolo 3-bis, comma 1, introdotto con l'emendamento 3.0.2 (testo 3), dopo le parole: «nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati», inserire le seguenti: «e dei pertinenti principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234»


Coord.3

Il Relatore

Accolto

All'articolo 5-bis, comma 1, capoverso «Art. 73», introdotto con l'emendamento 5.0.1 (testo 2), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'autorità suddetta svolge le funzioni trasferite, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».