Ordine del Giorno n. G/2330-B/2/8 (testo 2) al DDL n. 2330-B

G/2330-B/2/8 (testo 2)

Laus, Margiotta

Accolto dal Governo

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici" (A.S. 2330-B),

        premesso che:

        l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

        il comma 2 reca i princìpi e criteri direttivi della delega, che includono la previsione di criteri premiali per l'aggiudicazione, ma non prevedono indicazioni relativamente all'impiego del criterio del massimo ribasso o del minor prezzo, fatta salva, alla lettera t), l'individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo;

        considerato che:

        secondo una consolidata consapevolezza sia da parte delle imprese che da parte della dottrina, il criterio del massimo ribasso, quando applicato, si è rivelato dannoso per gli appalti di lavori e servizi e ha comportato gravi criticità sul versante della tutela dei diritti dei lavoratori e della sicurezza;

         il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici, adottato sulla base delle delega contenuta nella legge 28 gennaio 2016, n. 11, limita fortemente il principio del massimo ribasso quale criterio per l'aggiudicazione degli appalti, e per numerose fattispecie prevede, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere gg), oo) e fff), della legge delega, l'esclusione del criterio del massimo ribasso;

         nell'ambito del decreto legislativo da adottare sulla base del disegno di legge in esame, il criterio del massimo ribasso potrebbe rientrare surrettiziamente in assenza di una specifica indicazione,

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di porre particolare attenzione, in sede di esercizio della delega legislativa, alla necessità di evitare che si determinino situazioni di surrettizia applicazione del principio del massimo ribasso.