Proposta di modifica n. 1.18 all'emendamento n. 1193, 1478 NT

1.18

Pepe, Pillon, Urraro

Al comma 1, capoverso «Art. 229-sexies», primo comma, dopo le parole: «il militare che,» inserire le seguenti: «in una caserma, in una installazione, a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, o comunque in un luogo sottoposto alla giurisdizione militare,».