Proposta di modifica n. 1.16 all'emendamento n. 1193, 1478 NT
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1.16
Al comma 1, capoverso «Art. 229-quinquies», secondo comma, dopo le parole: «Il militare che,» inserire le seguenti: «in una caserma, in una installazione, a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, o comunque in un luogo sottoposto alla giurisdizione militare,».