Proposta di modifica n. 1.13 all'emendamento n. 1193, 1478 NT
Azioni disponibili
1.13
Al comma 1, capoverso «Art. 229-quater», terzo comma, sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) con l'uso di armi o facendo assumere con la forza o con l'inganno alla vittima sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o con l'uso di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;».