Proposta di modifica n. 1.3 all'emendamento n. 1193, 1478 NT

1.3

Papatheu

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art.229-bis» con il seguente:

        «Art. 229-bis - (Molestie sessuali) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, con condotte petulanti o biasimevoli a connotazione sessuale, reca molestie ad altro militare, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

        La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla qualità di superiore gerarchico o in comando ovvero qualora ricorra taluna delle circostanze previste dall'articolo 229-quater, terzo comma."