Ordine del Giorno n. G/822-B/1/14 (testo 2) al DDL n. 822-B

G/822-B/1/14 (testo 2)

Fazzolari

Accolto

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 1 del disegno di legge europea 2018 reca norme relative alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali volte a definire questioni oggetto di procedure europee di infrazione;

            si ritiene necessario riflettere sul fenomeno dell'equivalenza dei titoli di studio e sull'accessibilità delle professioni intellettuali in Europa, dal momento che tali misure, inizialmente pensate dai governi degli Stati europei per favorire la libertà di circolazione dei lavoratori all'interno degli Stati membri, rischiano di portare - nel prossimo futuro - molti giovani professionisti italiani a doversi confrontare con un nuovo fronte di professionisti appartenenti ad altri Paesi;

            le novelle introdotte dalla lettera f) del medesimo articolo 1 riguardano alcune ipotesi nell'àmbito della disciplina sulle misure compensative (di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206), le quali, in generale, sono relative ai casi in cui la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia, nonché ai casi in cui la professione regolamentata includa una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente;

            tuttavia nulla è previsto per i casi in cui, nello Stato membro d'origine, il richiedente non abbia svolto un tirocinio professionale della medesima durata di quella prevista dalla normativa italiana per il conseguimento del titolo e l'esercizio della professione;

            i professionisti italiani si trovano, dunque, in una situazione di svantaggio rispetto ai loro colleghi stranieri, i cui ordinamenti prevedono cicli di studi e di formazione più contenuti in termini di durata e complessità;

        impegna il Governo:

            a subordinare il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero allo svolgimento di un tirocinio della medesima durata di quella prevista dalla normativa italiana per il conseguimento del titolo e l'esercizio della professione.