Ordine del Giorno n. G/822-B/2/14 al DDL n. 822-B

G/822-B/2/14

Fazzolari, Bonfrisco, Simone Bossi, Pucciarelli, Casolati, Giammanco, Masini, Cesaro, Minuto, Licheri, Giannuzzi, Angrisani, Gaudiano, Ricciardi

Approvato dalla Commissione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»,

        premesso che:

            l'articolo 1 del disegno di legge europea 2018 reca norme relative alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e prevede alla lettera f) alcune novelle all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, inerenti la disciplina delle misure compensative relative ai casi in cui la formazione ricevuta all'estero riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia, o in cui la professione regolamentata includa una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente e la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente;

            nulla è disposto al fine di  prevedere, anche per i titolari di qualifiche professionali acquisite all'estero, i medesimi requisiti di tirocinio professionale previsti per i titolari delle stesse qualifiche acquisite in Italia,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito del decreto legislativo n. 206 del 2007, di attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, salvo il caso in cui si tratti di cittadino dell'UE che abbia esercitato la professione nello Stato membro d'origine per un periodo congruo alla normativa italiana, che il riconoscimento di cui al capo II del citato decreto legislativo sia subordinato alternativamente:

        a) al compimento di un tirocinio professionale della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana, qualora non sia stato già effettuato nello Stato membro d'origine;

        b) all'attestazione del compimento di un tirocinio professionale nello Stato membro d'origine della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana.