Proposta di modifica n. 1.2 al DDL n. 822-B
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1.2
Ritirato
Al comma 1, lettera «f)», sostituire il capoverso «2)» con il seguente: «2) dopo il comma 8-ter sono inseriti i seguenti:
"8-quater. In ogni caso, fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, il riconoscimento di cui al presente capo è subordinato alternativamente:
a) al compimento di un tirocinio professionale della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana, qualora non sia stato già effettuato nello Stato membro d'origine;
b) all'attestazione del compimento di un tirocinio professionale nello Stato membro d'origine della medesima durata di quella richiesta dalla normativa nazionale italiana.
8-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 8-quater non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea titolari di qualifiche professionali che abbiano esercitato la professione nello Stato membro d'origine per un periodo pari almeno a cinque anni.".»