Proposta di modifica n. 3.4 (Testo 2) al DDL n. 822

3.4 (Testo 2)

Bonfrisco, Pucciarelli, Simone Bossi, Casolati

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) apportare le seguenti modifiche:

                1) dopo le parole: ''distanza'' inserire le seguenti: ''non inferiore a 200 metri'';

                2) le parole: ''produttività minima'' sono sostituite dalle seguenti: ''di popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti'';

            b) la lettera c) è abrogata;

            c) alla lettera d) apportare le seguenti modifiche:

                1) le parole: ''produttività minima'' sono sostituite dalla seguente: ''popolazione'';

                2) dopo le parole: ''di popolazione'' inserire le seguenti: ''di cui alla precedente lettera b)''.

            d) alla lettera e) apportare le seguenti modifiche:

                1) sostituire le parole: da ''di parametri certi'' a ''nazionale'' con le seguenti: ''dei requisiti di cui alla precedente lettera b)''.

                2) le parole: ''volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto'' sono abrogate;

            e) alla lettera f), le parole: '', rispettivamente,'' e ''e nell'ipotesi di rilascio, del criterio della produttività minima per il rinnovo'' sono soppresse.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 1 milione di euro per il triennio 2019-2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1087 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, quanto a 400 mila euro, per il triennio 2019-2021 e 1,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, a valere sul Fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge n. 234 del 2012».