Ordine del Giorno n. G/822/9/14 al DDL n. 822
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G/822/9/14
Giannuzzi, Ricciardi, Gaudiano, Angrisani, Donno, Di Micco
Accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»,
premesso che:
l'articolo 9 reca disposizioni al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa;
in merito alla normativa europea sulla gestione dei diritti d'autore occorre segnalare che nel recepimento della direttiva 2014/26/UE, di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2017 n. 35, è stato previsto che per le associazioni di produttori di fonogrammi, di videogrammi e dei produttori originari di opere che gestiscono collettivamente i compensi per copia privata ai sensi degli articoli 71-sexies, 72-septies- e 71-octies della legge 4 aprile 1941, n. 633, non sia obbligatorio costituirsi "organismo di gestione collettiva (OGC)" o "entità di gestione indipendente (EGI)" a differenza di tutte le atre organizzazioni collettive, in quanto la gestione delle tipologie di diritto d'autore sopra menzionate non costituisce attività di intermediazione;
nessuna delle disposizioni contenute nella direttiva 2014/26/UE, tanto meno i principi e i criteri direttivi che il Parlamento ha approvato al fine del recepimento della direttiva, hanno delegato il Governo ad introdurre un diverso regime da applicare solo alle sole organizzazioni collettive o associazioni che gestiscono copia privata per i produttori - posto che la direttiva ne indica solamente due le OGC e le EGI, per l'appunto;
l'assetto così come concepito introduce un'inspiegabile disparità di trattamento che produce effettivi anti competitivi nei confronti di tutte le altre organizzazioni, in quanto sottrae alle regole e quindi ai principi di corretto funzionamento della gestione collettiva e al sindacato ispettivo dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni una parte consistente nel mondo della gestione collettiva;
la stessa Autorità ha evidenziato che le funzioni svolte dagli organismi di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendenti, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del richiamato decreto legislativo n. 35 del 2017, e quelle delle associazioni di produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi che distribuiscono il compenso per copia privata di fonogrammi e di videogrammi, appaiono del tutto analoghe quando svolte nei confronti di soggetti diversi dai loro associati,
impegna, quindi, il Governo
a valutare le necessarie modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, per il corretto recepimento della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, al fine di consentire alle associazioni che gestiscono i compensi per copia privata di potersi costituire in OGC o EGI equiparando la loro attività a quella di intermediazione per la gestione dei diritti d'autore.