Proposta di modifica n. 12.0.5 al DDL n. 822

12.0.5

Il Relatore

Ritirato

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni relative alla responsabilità primaria ed alla responsabilità ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi - Procedura di infrazione n. 2018/2021)

            1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è inserito il seguente:

            "Art. 1-bis (Principi generali)

            1. I soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e i soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi hanno la responsabilità primaria della sicurezza della gestione di tali materie radioattive.

            2. In caso di mancanza di soggetti di cui al comma 1 o di altra parte responsabile, lo Stato ha la responsabilità ultima riguardo  alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio nazionale, con esclusione dei casi riguardanti il rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante  e la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca ad un paese in cui i combustibili di reattori di ricerca sono forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili.

            3. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in uno Stato membro o un paese terzo per il trattamento o il ritrattamento, lo Stato ha la responsabilità ultima dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive prodotte nel territorio nazionale, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, intesi come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento.

            4. Qualora rifiuti radioattivi o combustibile esaurito siano spediti in Italia, per il trattamento o il ritrattamento, la responsabilità ultima dello smaltimento sicuro e responsabile di tali materie radioattive, inclusi eventuali rifiuti come sottoprodotti, intesi come rifiuti radioattivi derivanti dalle attività di trattamento e ritrattamento, è dello Stato membro o del paese terzo a partire dal quale tali materie radioattive sono state spedite.".»