Proposta di modifica n. 013.0.1 al DDL n. 822

013.0.1

Fedeli, Pittella, Ginetti

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 013.

(Attuazione della sentenza della CGUE 10 giugno 2010 nelle cause C-395/08 e C-396/08)

        1. Al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 giugno 2010 nelle cause C-395/08 e C-396/08, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva 97/81/CE, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, si intendono nel senso che, ai fini del requisito contributivo per l'accesso al diritto a qualsiasi prestazione che richieda, tra i requisiti, una determinata anzianità contributiva, ai lavoratori con rapporto a tempo determinato e a tempo indeterminato con orario part-time verticale sono riconosciuti anche i periodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro instaurato.

        2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

        Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, alle parole: «della presente legge» premettere le seguenti: «degli articoli da 1 a 12».