Proposta di modifica n. 3.0.3 al DDL n. 822

3.0.3

Il Governo

Ritirato

            Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili agli immigrati - Caso EU pilot 9211/17/HOME)

         1. All'articolo 41, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) al comma 1, le parole: "Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno", sono così sostituite: "Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter, nonché i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31 del presente decreto";

              b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

                 "1-bis. Gli stranieri titolari di permesso unico lavoro, così come i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio, che svolgono un'attività lavorativa o che l'hanno svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e hanno dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa ai sensi dell'artiolo 19 del decreto legislativo14 settembre 2015, n. 150, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca, sono equiparati ai cittadini italiani, ai fini della fruizione delle prestazioni, costituenti diritti soggettivi alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

                1-ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, nell'ambito delle prestazioni, costituenti diritti soggettivi, ai fini della fruizione delle prestazioni familiari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare per un periodo superiore a sei mesi."

          2. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: "del diritto di soggiorno permanente," sono inserite le seguenti: "ovvero da cittadini di Paesi terzi equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

          3. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) all'articolo 74, comma 1, le parole: "in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", sono sostituite dalle seguenti: "familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo"; 

              b) all'articolo 75, comma 1, primo alinea, le parole "ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", sono sostituite dalle seguenti: "o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo".

          4. All'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole "cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni", sono sostituite dalle seguenti: "familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo". 

          5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente, per l'anno 2019 in 10,3 milioni di euro, per l'anno 2020 in 13,4 milioni di euro, per l'anno 2021 in 11,8 milioni di euro, per l'anno 2022 in 12 milioni di euro, per l'anno 2023 in 12,2 milioni di euro, per l'anno 2024 in 12,5 milioni di euro, per l'anno 2025 in 12,7 milioni di euro, per l'anno 2026 in 13 milioni di euro, per l'anno 2027 in 13,2 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2028 in 13,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.".»