Proposta di modifica n. 12.6 al DDL n. 822

12.6

Tiraboschi, Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Testor, Giammanco, Masini, Cesaro

Assorbito

Al comma 1, al capoverso «f)» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fatta salva l'esclusione di cui alla presente lettera per gli sfalci e le potature costituite da sostanze naturali e non pericolose provenienti da attività agricole e forestali, resta ferma, in ogni caso la possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-bis per la qualifica come sottoprodotto per materiali diversi o provenienti da attività diverse o destinati impieghi diversi da quelli su indicati».