Proposta di modifica n. 12.2 al DDL n. 822

12.2

Vallardi, Simone Bossi, Casolati, Bonfrisco, Pucciarelli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. 

(Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVJ) 

        1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

            ''f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le potature effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana''».