Proposta di modifica n. 9.1 al DDL n. 822
Azioni disponibili
9.1
Lorefice, Bonfrisco, Angrisani, Donno, Di Micco, Gaudiano, Giannuzzi, Ricciardi, Simone Bossi, Casolati, Pucciarelli
Accolto
Al comma 1, capoverso «2-sexies», aggiungere in fine il seguente periodo: «Le entità autorizzate stabilite sul territorio nazionale trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme stabilite dalla normativa vigente, attestando la loro denominazione, i dati identificativi, i contatti, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente comma. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione il Ministro dei beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la famiglia e le disabilità, stabilisce con proprio decreto le modalità per la verifica del possesso dei requisiti e il rispetto degli obblighi di cui ai commi 2-undecies, 2-duodecies e 2-terdecies».