Proposta di modifica n. 9.1 al DDL n. 822

9.1

Lorefice, Bonfrisco, Angrisani, Donno, Di Micco, Gaudiano, Giannuzzi, Ricciardi, Simone Bossi, Casolati, Pucciarelli

Accolto

Al comma 1, capoverso «2-sexies», aggiungere in fine il seguente periodo: «Le entità autorizzate stabilite sul territorio nazionale trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme stabilite dalla normativa vigente, attestando la loro denominazione, i dati identificativi, i contatti, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente comma. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione il Ministro dei beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la famiglia e le disabilità, stabilisce con proprio decreto le modalità per la verifica del possesso dei requisiti e il rispetto degli obblighi di cui ai commi 2-undecies, 2-duodecies e 2-terdecies».