Proposta di modifica n. 3.4 al DDL n. 822
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3.4
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) apportare le seguenti modifiche:
1) dopo le parole: ''distanza'' inserire le seguenti: ''non inferiore a 200 metri'';
2) le parole: ''produttività minima'' sono sostituite dalle seguenti: ''di popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti'';
b) la lettera e) è abrogata;
c) alla lettera d) apportare le seguenti modifiche:
1) le parole: ''produttività minima'' sono sostituite dalla seguente: ''popolazione'';
2) dopo le parole: ''di popolazione'' inserire le seguenti: ''di cui alla precedente lettera b)''.
d) alla lettera e) apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire le parole: da ''di parametri certi'' a ''nazionale'' con le seguenti: ''dei requisiti di cui alla precedente lettera b)''.
2) le parole: ''volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto'' sono abrogate;
e) alla lettera f), le parole: '', rispettivamente,'' e ''e nell'ipotesi di rilascio, del criterio della produttività minima per il rinnovo'' sono soppresse».