Proposta di modifica n. 3.3 al DDL n. 822
Azioni disponibili
3.3
Bonfrisco, Pucciarelli, Simone Bossi, Casolati
Ritirato
L'articolo è soppresso.
Conseguentemente, al CAPO VI DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA aggiungere il seguente articolo:
«Art. 10-bis.
(Misure per il contenimento dell'offerta dei prodotti del tabacco)
1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole: ''produttività minima'' sono sostituite dalle seguenti: ''di popolazione'';
b) la lettera c) è abrogata;
c) alla lettera d), le parole: ''produttività minima'' sono sostituite dalla seguente: ''popolazione'';
d) alla lettera e), le parole: '', volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto'' sono soppresse;
e) alla lettera f), le parole: '', rispettivamente,'' e ''nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttività minima per il rinnovo'' sono soppresse.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.
3. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38».