Proposta di modifica n. 3.1 al DDL n. 822
Azioni disponibili
3.1
Bonfrisco, Pucciarelli, Simone Bossi, Casolati
Ritirato
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente, al CAPO VI DISPOSIZIONI DI TUTELA DELLA SALUTE UMANA aggiungere il seguente articolo:
«Art. 10-bis.
(Misure per il contenimento dell'offerta dei prodotti del tabacco)
1. All'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) apportare le seguenti modifiche:
1) dopo le parole: ''distanza'' inserire le seguenti: ''non inferiore a 200 metri'';
2) le parole: ''produttività minima'' sono sostituite dalle seguenti: ''di popolazione nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti'';
b) la lettera c) è abrogata;
c) alla lettera d) apportare le seguenti modifiche:
1) le parole: ''produttività minima'' sono sostituite dalla seguente: ''popolazione'';
2) dopo le parole: ''di popolazione'' inserire le seguenti: ''di cui alla precedente lettera b)''.
d) alla lettera e) apportare le seguenti modifiche:
1) sostituire le parole: da ''di parametri certi'' a ''nazionale'' con le seguenti: ''dei requisiti di cui alla precedente lettera b)''.
2) le parole: ''volti ad individuare e qualificare la potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto'' sono abrogate;
e) alla lettera f), le parole: '', rispettivamente,'' e ''e nell'ipotesi di rilascio, del criterio della produttività minima per il rinnovo'' sono soppresse.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.
3. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 42 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38».