Proposta di modifica n. 2.3 al DDL n. 822
Azioni disponibili
2.3
Al comma 1, capoverso 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «vendita,» inserire la seguente: «amministrazione,» dopo le parole: «beni» sopprimere le parole: «e servizi» e aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione».
Conseguentemente, dopo l'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989 n. 39 è aggiunto e il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Il mediatore ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio dell'attività nell'interesse dei clienti.
2. Il Ministero dello sviluppo economico stabilisce, con apposito provvedimento, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte dei mediatori iscritti al REA e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura delle CCIAA territoriali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti al CNEL, anche attraverso confederazioni e firmatarie di CCNL.
3. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, stabiliscono la durata minima dei corsi di preparazione per l'accesso all'esame abilitativo di cui all'articolo 2, n. 3, lettera e), che non potrà essere inferiore a 300 ore e possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per mediatori. In alternativa alla frequentazione del corso di preparazione per l'accesso all'esame abilitativo, i soggetti interessati potranno svolgere un periodo di pratica di dodici mesi presso impresa di mediazione che dovrà quindi fornirne idonea certificazione ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione».