Proposta di modifica n. 2.2 al DDL n. 822

2.2

Testor, Giammanco, Masini, Cesaro, Papatheu

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «3.», con il seguente:

         «3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

            a) con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione di beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione;

            b) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;

            c) con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».