Proposta di modifica n. 4.200 al DDL n. 822
Azioni disponibili
4.200
Ciriani, Fazzolari, Bertacco, Ruspandini
Ritirato e trasformato nell'odg G4.200
Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti commi:
«1-bis. Al fine di consentire la corretta e puntuale esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - come modificato dal comma 1 del presente articolo -, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per il 2019.
1-ter. Il fondo di cui al comma 1-bis è finalizzato a garantire il rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali ed è destinato prioritariamente ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, congiuntamente:
a) non si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) non si trovino in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per i quali, comunque, non sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario;
c) presentino residui attivi;
d) si trovino in condizione di temporanea indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione.
1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di funzionamento e di ripartizione del fondo di cui al comma 1-bis, con particolare riferimento ai criteri per l'individuazione degli importi da destinare a ciascun beneficiario come anticipazioni nonché alle modalità per la loro concessione e restituzione, in un periodo massimo di 2 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui vengono erogati.
1-quinquies. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 300 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.