Proposta di modifica n. 16.105 al DDL n. 822
Azioni disponibili
16.105 (già 11.7)
Sudano, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Pittella, Ginetti
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) all'articolo 23:
1) il comma 1 è soppresso;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno operativo, come definito dal Centro di Coordinamento di cui all'articolo 33, in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti modalità:
a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE;
b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento''».