Proposta di modifica n. 16.100 al DDL n. 822

16.100 (già 11.1)

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Pittella, Ginetti

Respinto

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

            «0a) all'articolo 8, al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al comma 2, determinano entro la fine di ciascun esercizio e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ammontare del contributo necessario per adempiere, nell'anno solare successivo, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, in misura tale da non superare la migliore stima dei costi che saranno effettivamente sostenuti''».