Proposta di modifica n. 16.100 al DDL n. 822
Azioni disponibili
16.100 (già 11.1)
Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano, Pittella, Ginetti
Respinto
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) all'articolo 8, al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al comma 2, determinano entro la fine di ciascun esercizio e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ammontare del contributo necessario per adempiere, nell'anno solare successivo, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, in misura tale da non superare la migliore stima dei costi che saranno effettivamente sostenuti''».