Legislatura 18ª - Dossier n. 177 1
Azioni disponibili
| Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
Servizio studi
Testi a fronte dei Documenti XXII nn. 4, 7, 20, 21, 22 e 23, relativi all'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta in materia di lavoro
Riferimenti:
- DOC. Doc. XXII, n. 20
- DOC. Doc. XXII, n. 21
- DOC. Doc. XXII, n. 22
- DOC. Doc. XXII, n. 23
- DOC. Doc. XXII, n. 4
- DOC. Doc. XXII, n. 7
Classificazione Teseo: COMMISSIONI D'INCHIESTA, INCHIESTE PARLAMENTARI, LAVORO
Doc. XXII, n. 4 | Doc. XXII, n. 7 | Doc. XXII, n. 20 | Doc. XXII, n. 21 | Doc. XXII, n. 22 | Doc. XXII, n. 23 |
Proposta di inchiesta parlamentare d’iniziativa dei senatori Nannicini, Patricarca, Alfieri, Bini, Cirinnà, Comincini, Cucca, D’Arienzo, Fedeli, Ferrazzi, Garavini, Giacobbe, Iori, Malpezzi, Margiotta, Misiani, Richetti, Stefano, Valente e Vattuone | Proposta di inchiesta parlamentare d’iniziativa della senatrice De Petris | Proposta di inchiesta parlamentare d’iniziativa dei senatori Turco, Romano, Castellone, Matrisciano, Mininno, Donno, Ricciardi, Santillo e Di Girolamo | Proposta di inchiesta parlamentare d’iniziativa del senatore Carbone | Proposta di inchiesta parlamentare d’iniziativa dei senatori Laforgia, Grasso, De Petris e Errani | Proposta di inchiesta parlamentare d’iniziativa dei senatori Nisini, De Vecchis e Pizzol |
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza e sullo sfruttamento sul lavoro | Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia | Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dello stabilimento ex ILVA Spa di Taranto | Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia e sulla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi incluse le strutture educative e scolastiche e le strutture sociosanitarie | Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia | Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza sul lavoro |
Art. 1. | Art. 1. (Istituzione e funzioni della Commissione) | Art. 1. (Istituzione) | Art. 1. (Istituzione della Commissione) | Art. 1. (Istituzione e compiti) | Art. 1. (Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta) |
1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione e dell’articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza e sullo sfruttamento sul lavoro, di seguito denominata «Commissione». | 1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare le caratteristiche attuali e le prospettive future del mercato del lavoro, nonché i profili professionali e le varie realtà del lavoro subordinato, semiautonomo ed autonomo, e le possibili politiche di promozione dell’occupazione. (omissis) (Cfr. oltre per le funzioni) | 1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione e dell’articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dello stabilimento ex ILVA Spa di Taranto, di seguito denominata «Commissione». | 1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia e sulla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi incluse le strutture educative e scolastiche e le strutture sociosanitarie, di seguito denominata «Commissione». | 1. Ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia, di seguito denominata «Commissione», (omissis) (Cfr. oltre per i compiti) | 1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione e dell’articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza sul lavoro, di seguito denominata «Commissione». |
Art. 2. (Durata e relazione conclusiva) | |||||
(Cfr. oltre l'articolo 6, comma 1, secondo periodo) | (Come sopra riportato, l'articolo 1, comma 1, recita: "È istituita, per la durata della XVIII legislatura (...)") | (Cfr. oltre l'articolo 3, commi 9 e 10) | 2. La Commissione dura in carica per tutta la XVIII legislatura. | 1. La Commissione è istituita per la durata della XVIII legislatura. (omissis) Cfr. oltre per la relazione | (Come sopra riportato, l'articolo 1, comma 1, recita: "È istituita, per la durata della XVIII legislatura (...)") |
Art. 2. | Art. 2. (Composizione della Commissione) | Art. 4. (Composizione) | Art. 2. (Composizione della Commissione) | Art. 3. (Composizione e funzionamento) | Art. 2. (Composizione) |
1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, garantendo, per quanto possibile, un’equilibrata rappresentanza tra i generi. | 1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente. | 1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo e favorendo comunque l’equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori. | 1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e comunque in modo da garantire la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. | 1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. | 1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo, per quanto possibile, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo ed un’equilibrata rappresentanza tra i generi. |
Il Presidente del Senato nomina il presidente scegliendolo al di fuori dei predetti componenti e convoca la Commissione affinché proceda all’elezione di due vice presidenti e di due segretari. | 2. Il Presidente del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza. | 2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza. | 2. Il Presidente del Senato nomina il presidente della Commissione, scegliendolo al di fuori dei suoi componenti e, entro dieci giorni, convoca la Commissione affinché proceda alla costituzione dell’ufficio di presidenza. | 2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza. | 3. Il Presidente del Senato convoca la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell’ufficio di presidenza. |
3. La Commissione elegge al proprio interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. | 3. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell’elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l’elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età. | 3. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. A tal fine, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età. | 3. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l’elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. 4. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3, quinto periodo. 5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive. (omissis) Cfr. oltre per il funzionamento | 2. La Commissione ha un ufficio di presidenza composto da un presidente, due vicepresidenti e due segretari. 4. L’ufficio di presidenza è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l’elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. 5. Ai fini dell’elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un nome per la carica di vicepresidente e un nome per la carica di segretario. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4. 6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche in caso di elezioni suppletive. | |
Art. 3. | Art. 1. (Istituzione e funzioni della Commissione) | Art. 2. (Compiti) | Art. 3. (Compiti della Commissione) | Art. 1. (Istituzione e compiti) | Art. 3. (Competenze) |
1. La Commissione accerta: | 2. La Commissione ha il compito di approfondire e valutare, attraverso attività conoscitive e audizioni di responsabili qualificati di enti pubblici, imprese private, sindacati, libere associazioni e organismi riconosciuti dallo Stato che, attraverso la loro attività, hanno monitorato le varie realtà lavorative: | 1. La Commissione ha il compito di: | 1. La Commissione ha il compito di accertare: | (articolo 1, comma 1, alinea) , con il compito di svolgere indagini e approfondimenti: | 1. La Commissione ha il compito di: |
a) la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie; | a) accertare la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al numero delle morti, alle malattie, alle invalidità e all’assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresì le aree dello stabilimento in cui il fenomeno degli infortuni è maggiormente diffuso; | e) le cause, la dimensione numerica e qualitativa e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, anche con riferimento all’ambito del lavoro «nero» e del lavoro «sommerso»; | |||
a) sulle condizioni di vita dei lavoratori; | |||||
b) l’entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall’estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio; | d) rilevare l’entità della presenza dei minori sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo ai minori provenienti dall’estero; | ||||
c) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell’ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro; | b) analizzare le cause degli infortuni sul lavoro, sia del personale dello stabilimento sia di quello delle imprese dell’indotto, verificatisi nell’area dello stabilimento, con particolare riguardo anche alla loro entità per esposizione agli inquinanti della produzione e all’amianto; | (Cfr. supra l'articolo 3, comma 1, lettera e)) | b) rilevare la presenza di forme di trasgressione delle norme in vigore e l’incidenza che le stesse hanno sugli infortuni sul lavoro; | ||
d) il livello di applicazione e l’efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni; | g) il livello di applicazione e l’efficacia della legislazione vigente ai fini della prevenzione degli infortuni. | a) valutare il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché l’adeguatezza della medesima normativa e l’eventuale esigenza di apportarvi modifiche o integrazioni; | |||
b) sui livelli salariali, nei settori pubblico e privato, anche operando un confronto con i livelli delle retribuzioni all’interno degli Stati membri dell’Unione europea; | |||||
d) lo stato di attuazione e l’efficacia delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, incluse le strutture educative e scolastiche e le strutture sociosanitarie; | c) sulle norme protettive del lavoro; d) sulle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; | ||||
e) l’idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sulla applicazione delle norme antinfortunistiche; | e) accertare l’idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti all’applicazione delle norme antinfortunistiche; | q) su quale sia il reale controllo dello Stato relativamente all’applicazione della normativa in materia di lavoro; | c) valutare le modalità di controllo da parte degli organi di vigilanza in merito alla normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e la loro efficacia; | ||
e) sulle qualifiche e sulle carriere dei lavoratori; | |||||
f) l’incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica, nonché sul Servizio sanitario nazionale; | g) accertare e monitorare l’incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica, nonché sul Servizio sanitario nazionale; | f) l’incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica e sul Servizio sanitario nazionale; | e) valutare l’incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Sistema sanitario nazionale e sul sistema economico in generale. | ||
f) sui contratti e sulle controversie individuali e collettive di lavoro; | |||||
a) le variabili e le criticità della trasformazione in atto nel mercato del lavoro in Italia quali: l’occupazione, la disoccupazione, i tassi di attività, al variare del genere, dell’area geografica e del titolo di studio, il peggioramento delle condizioni di lavoro e dei redditi da lavoro quale riflesso della crisi economica e sociale e la domanda di lavoro da parte delle imprese, nonché il fenomeno dei lavoratori che, con il loro salario non riescono a superare la soglia di povertà, cosiddetti «working poors»; con particolare riferimento alla condizione critica dei giovani italiani, al fenomeno dei giovani che non lavorano, in quanto disoccupati o inattivi, e non partecipano a nessun ciclo di istruzione o formazione, cosiddetti «not in education, employement or training (NEET)»; | a) le variabili delle trasformazioni in atto nel mercato del lavoro, con specifico riferimento alle condizioni di lavoro dei giovani e all’impatto delle nuove tecnologie e dei processi di digitalizzazione e automazione del lavoro sulla condizione dei lavoratori; | i) sulle criticità della trasformazione in atto nel mercato del lavoro in Italia quali: occupazione, disoccupazione, tassi di attività, peggioramento delle condizioni di lavoro e dei redditi da lavoro quale riflesso della crisi economica e sociale, sulla domanda di lavoro da parte delle imprese, nonché sul fenomeno dei lavoratori che, con il loro salario non riescono a superare la soglia di povertà, cosiddetti «lavoratori poveri», con particolare riferimento alla condizione critica dei giovani italiani, sul fenomeno dei giovani che non lavorano, in quanto disoccupati o inattivi, e non partecipano a nessun ciclo di istruzione o formazione, cosiddetti «not in education, employment or training (NEET)»; | |||
b) l’impatto delle nuove tecnologie, dei processi di digitalizzazione ed automazione del lavoro sulle relazioni socio-economiche, sull’occupazione e sulle figure professionali, sugli orari di lavoro, le mansioni e gli inquadramenti, l’emergere di figure lavorative tra subordinazione e autonomia, della cosiddetta «economia delle piattaforme», valutando altresì i casi di demansionamento e le reali motivazioni della dequalificazione professionale; | (Cfr. supra l'articolo 3, comma 1, lettera a)) | l) in merito all’impatto delle nuove tecnologie e dei processi di digitalizzazione ed automazione del lavoro sulle relazioni socio- economiche, sull’occupazione e sulle figure professionali, sugli orari di lavoro, sulle mansioni e sugli inquadramenti, nonché sull’emergere di figure lavorative, tra subordinazione e autonomia, della cosiddetta «economia delle piattaforme», valutando altresì i casi di demansionamento e le reali motivazioni della dequalificazione professionale; | |||
g) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; | h) individuare e proporre nuovi strumenti legislativi e amministrativi al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. | (Cfr. supra l'articolo 3, comma 1, lettera a)) | |||
h) l’incidenza sul fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata; | r) sulla gestione della logistica nelle imprese, attorno alla quale si verificano molte infiltrazioni della criminalità organizzata. | ||||
i) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro; | g) sul sistema previdenziale e sulle provvidenze sussidiarie e integrative; | ||||
l) l’entità dello sfruttamento del lavoro con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione. | |||||
h) sulle condizioni di accesso al lavoro dei disabili; | |||||
c) gli effetti delle politiche europee e nazionali di austerità che hanno indotto la svalutazione interna del lavoro per assicurare la competitività del made in Italy; | m) sugli effetti delle politiche europee e nazionali di austerità che hanno indotto la svalutazione interna del lavoro per assicurare la competitività del made in Italy; | ||||
m) il lavoro femminile, i differenziali di carriera e retributivi e i problemi di conciliazione vita-lavoro, le strutture presenti a tale fine sul territorio; | b) le caratteristiche del lavoro femminile, i differenziali di carriera e retributivi e le problematiche relative alla conciliazione vita-lavoro; | ||||
n) la partecipazione degli immigrati al mercato del lavoro per tipologia lavorativa, sesso, collocazione sul territorio nazionale e titolo di studio, il fenomeno del caporalato, lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. | |||||
c) le problematiche specifiche che discendono dalle caratteristiche di alcune tipologie di lavoro; | |||||
o) sulle forme di tutela e sui livelli retributivi di chi svolge lavori particolarmente usuranti; | |||||
p) sulle condizioni di lavoro dei lavoratori stagionali; | |||||
c) monitorare l’incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell’età e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi; | |||||
d) verificare il livello di sicurezza dell’intero impianto siderurgico, nonché lo stato di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l’efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento all’incidenza sui medesimi del lavoro flessibile, del lavoro precario o dell’affidamento a terzi; | |||||
f) accertare il livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza; | |||||
d) gli effetti e il bilancio degli interventi di riforma in materia di lavoro e di previdenza, a seguito del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosiddetta «legge Fornero», dell’introduzione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, cosiddetto «Jobs Act», e dei successivi decreti attuativi, degli incentivi alle assunzioni, dei voucher, delle modifiche alle norme sulla responsabilità solidale negli appalti, ed in particolare: 1) se e come si siano modificati le relazioni tra lavoratori e impresa, tra gli stessi lavoratori e tra lavoratori e rappresentanza sindacale e di scopo; 2) quantificare i licenziamenti avvenuti a seguito dell’introduzione della normativa del Jobs Act, sia per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, sia per quelli con contratto a tutele crescenti, nonché i licenziamenti avvenuti a seguito della riduzione degli incentivi alle imprese, in relazione all’efficacia assicurata in termini di occupazione stabile dalla normativa in vigore; 3) le insorgenze nel corso dell’età lavorativa di gravi disabilità dovute al progressivo innalzamento dell’età pensionabile; | (Cfr. supra l'articolo 3, comma 1, lettera c)) | n) sugli effetti e sul bilancio degli interventi di riforma in materia di lavoro e di previdenza degli ultimi anni, in particolare a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e dei successivi decreti attuativi, degli incentivi alle assunzioni, dei voucher e delle modifiche alle norme sulla responsabilità solidale negli appalti; | |||
e) le politiche passive e attive del lavoro, la funzione ed i risultati degli ammortizzatori sociali, con particolare riguardo agli effetti della riforma degli ammortizzatori, a seguito del restringimento dei benefici, sia in termini di durata che di importo delle prestazioni, ed a quelli del riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive; | |||||
f) il ruolo della formazione, l’incidenza della formazione permanente, il rendimento dell’istruzione universitaria, il differenziale di formazione italiano rispetto ad altri Paesi, i risultati del programma europeo «Garanzia per i giovani» e dell’alternanza scuola-lavoro; | |||||
g) le tendenze delle relazioni industriali, con riferimento anche ai periodi di vacanza contrattuale, alla contrattazione nazionale e di secondo livello, agli effetti degli incentivi per la contrattazione ed al welfare aziendali rispetto all’acutizzarsi dei differenziali salariali; | |||||
h) come la normativa attuale incida sulla partecipazione dei lavoratori nella definizione di strategie volte a migliorare le modalità di gestione dell’azienda e le condizioni di lavoro; quali spazi di agibilità siano rimasti ai lavoratori per esprimere il proprio punto di vista su aspetti critici della gestione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro; quali innovazioni le aziende abbiano operato per migliorare le condizioni ambientali e di sicurezza, per ridurre i casi di rischio stress-lavoro correlato; | |||||
i) l’entità dei casi di lavoratori che al rientro in azienda dopo un periodo di malattia vengano accolti con la lettera di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica, nonché il rispetto dell’attuazione della normativa per il reinserimento dei lavoratori disabili; | (Cfr. supra l'articolo 1, comma 1, lettera h)) | ||||
l) se la disciplina dei controlli a distanza non comporti abusi che possano essere lesivi della dignità della persona; l’entità di lavoratori dipendenti, appartenenti a tutte le categorie, attivi, disoccupati, inoccupati o inattivi, che si rivolgono ai centri di igiene mentale, a seguito dell’impatto dirompente della crisi economica sulla salute mentale della classe lavoratrice e in che misura la normativa del Jobs Act abbia favorito la già diffusa pratica del mobbing; | |||||
2. La Commissione svolge i compiti di cui al comma 1 avvalendosi preliminarmente del lavoro istruttorio e della relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, istituita dal Senato con delibera del 4 dicembre 2013. | |||||
3. La Commissione ha, altresì, il compito di individuare le misure normative e amministrative idonee a: | 2. La Commissione ha altresì il compito di individuare le misure normative e amministrative idonee a: | ||||
a) promuovere e sviluppare un’occupazione di qualità in riferimento alla necessaria riconversione ecologica del nostro sistema produttivo e alle nuove tecnologie; | a) promuovere e sviluppare un’occupazione di qualità in riferimento alla necessaria riconversione ecologica del sistema produttivo e alle nuove tecnologie; | ||||
b) affrontare le problematiche derivanti dall’impatto negativo sull’occupazione dell’utilizzo dei robot e dell’intelligenza artificiale, attraverso la formazione permanente, la riduzione dell’orario di lavoro, l’imposizione fiscale da ripensare rispetto al mondo del lavoro, l’istituzione di un reddito minimo garantito; | b) affrontare le problematiche derivanti dall’impatto negativo sull’occupazione dell’utilizzo dei robot e dell’intelligenza artificiale, attraverso la formazione permanente, la riduzione dell’orario di lavoro, il ripensamento dell’imposizione fiscale sul mondo del lavoro e l’istituzione di un reddito minimo garantito; | ||||
c) garantire il rispetto dei diritti e della dignità di tutte le vecchie e nuove figure di lavoratori; | c) garantire il rispetto dei diritti e della dignità di tutte le figure di lavoratori, vecchie e nuove; | ||||
d) promuovere l’occupazione femminile, la parità dei diritti e delle retribuzioni nonché la conciliazione vita-lavoro; | d) promuovere l’occupazione femminile, la parità dei diritti e delle retribuzioni, nonché la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; | ||||
e) contrastare adeguatamente il fenomeno del lavoro sommerso, tenendo peraltro conto delle caratteristiche delle singole realtà territoriali e dei settori dove tale fenomeno più si sviluppa, e promuovere la collaborazione tra le regioni al fine di creare una rete di informazione e di azione trasversale a supporto dell’operato dello Stato in questo campo; | e) contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, tenendo peraltro conto delle caratteristiche delle singole realtà territoriali e dei settori dove tale fenomeno è maggiormente radicato, e promuovere la collaborazione tra le regioni al fine di creare una rete di informazione e di azione trasversale a supporto dell’operato dello Stato in questo campo; | ||||
f) sostenere e favorire l’attività degli enti e degli organismi a vario titolo preposti a promuovere l’occupazione e la formazione; tutelare e vigilare in merito al rispetto dei diritti di tutte le categorie di lavoratori senza discriminazioni e disuguaglianze. | f) sostenere e favorire l’attività degli enti e degli organismi a vario titolo preposti a promuovere l’occupazione e la formazione; g) tutelare e vigilare in merito al rispetto dei diritti di tutte le categorie di lavoratori senza discriminazioni e disuguaglianze. | ||||
Art. 4. | Art. 3. (Attività di indagine) | Art. 3. (Poteri e funzionamento) | Art. 5. (Attività di indagine) | Art. 5. (Poteri e limiti) | Art. 4. (Attività di indagine) |
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie. (omissis) | 1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria e, nelle materie attinenti alle finalità della presente inchiesta, può acquisire copia di atti e documenti relativi ad indagini svolte da altra autorità amministrativa o giudiziaria. Se le copie di atti e documenti acquisiti ai sensi del presente comma sono coperti da segreto, la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. | 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. 3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all’inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. 4. Sulle richieste di cui al comma 3 l’autorità giudiziaria provvede ai sensi dell’articolo 117 del codice di procedura penale. | 1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Nelle materie attinenti alle finalità della presente inchiesta, può acquisire copia di atti e documenti relativi ad indagini svolte da altra autorità amministrativa o giudiziaria. Se le copie di atti e documenti acquisiti ai sensi del presente comma sono coperti da segreto, la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. | 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. 3. La Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. | 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell’autorità giudiziaria. |
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale. | 4. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale. | ||||
2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all’inchiesta. | 5. La Commissione ha facoltà di acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità della presente inchiesta. | ||||
6. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. | |||||
7. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte di altre Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione. | 3. Qualora gli atti o i documenti attinenti all’oggetto dell’inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione. | ||||
5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi. | 4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto. | ||||
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. | 6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse. | 3. La Commissione stabilisce quali atti o documenti acquisiti non debbano essere divulgati. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. | 8. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. | ||
Art. 4. (Audizioni a testimonianza) | |||||
2. Per quanto concerne l’opponibilità del segreto di Stato, d’ufficio, professionale e bancario, si applica la normativa vigente in materia. | 7. Per il segreto d’ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato. 8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. (omissis) | 2. Per quanto concerne l’opponibilità del segreto di Stato, d’ufficio, professionale o bancario, si applica la normativa vigente in materia. | 1. Ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria, nelle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. 2. Si applica l’articolo 203 del codice di procedura penale. | 2. Alla Commissione, limitatamente all’oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d’ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. | |
Art. 4. (Obbligo del segreto) | Art. 6. (Obbligo del segreto) | Art. 6. (Obbligo del segreto) | Art. 5. (Obbligo del segreto) | ||
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 3, commi 1, secondo periodo, e 3. | 1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabori con la Commissione, ovvero compia o aiuti a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni d’ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 5. | 1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d’inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d’ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell’incarico. | 1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 4. | ||
Art. 5. | Art. 6. (Organizzazione interna) | Art. 5. (Organizzazione interna) | Art. 4. (Organizzazione interna e funzionamento) | Art. 3. (Composizione e funzionamento) | Art. 6. (Organizzazione interna) |
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. | 1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente. | 1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. | 1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. | 7. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta. | 3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta. |
L’attività e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell’inizio dei lavori. | 2. L’attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento. | L’attività e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell’inizio dei lavori. | 2. L’attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno da essa approvato prima dell’inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento. | 6. La Commissione approva, prima dell’inizio dell’attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari. | 1. L’attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento. |
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1. | |||||
3. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute opportune. | 2. La Commissione può avvalersi dell’opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie. | 4. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie allo svolgimento dei propri compiti e delle proprie attività. | 4. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all’amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione. | ||
4. Per l’espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato. | 3. Per l’espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti operativi e risorse messi a disposizione dal Presidente del Senato. | 3. Per l’espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato. | 8. Per l’adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato. | 5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato. | |
Art. 4. | Art. 8. (Spese di funzionamento) | ||||
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 12.500 euro per l’anno 2018 e di 75.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell’inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute. | 5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica. Il Presidente del Senato della Repubblica può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell’inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute. | 4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 10.000 euro per l’anno 2019 e di 45.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell’inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute. | 1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l’anno 2019 e di 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. 2. Il Presidente del Senato può autorizzare un incremento delle spese di cui al comma 1, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta da parte del presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell’inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute. | 9. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 20.000 euro per l’anno 2019 e di 80.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell’inchiesta. | 6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 10.000 euro per l’anno 2019 e di 50.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell’inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute. |
Art. 6. | Art. 5. (Relazioni) | Art. 3. (Poteri e funzionamento) | Art. 7. (Relazioni) | Art. 2. (Durata e relazione conclusiva) | Art. 7. (Relazione alle Camere) |
1. La Commissione riferisce al Senato annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogni qual volta ne ravvisi la necessità, e comunque al termine dei suoi lavori. In occasione della terza relazione annuale, il Senato verifica l’esigenza di un’ulteriore prosecuzione della Commissione. | 1. La Commissione riferisce al Senato sull’attività svolta al termine dei suoi lavori e ogni qual volta lo ritenga opportuno. In ogni caso la prima relazione, contenente anche eventuali proposte di adeguamento della normativa vigente, è presentata al Senato entro quattro mesi dalla sua costituzione. | 9. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l’attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 2. 10. La Commissione riferisce al Senato annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogni qual volta ne ravvisi la necessità, e comunque al termine dei suoi lavori ai sensi del comma 9. In occasione della seconda relazione annuale, il Senato verifica l’esigenza di un’ulteriore prosecuzione della Commissione. 11. Possono essere presentate e discusse in Commissione e in Aula relazioni di minoranza. | 1. La Commissione riferisce al Senato sull’attività svolta, al termine dei suoi lavori e ogni qual volta lo ritenga opportuno. La prima relazione è presentata al Senato entro quattro mesi dalla costituzione della Commissione medesima. | (omissis) La Commissione riferisce al Senato ogni qual volta lo ritenga opportuno. Una volta conclusi i propri lavori, la Commissione presenta una relazione sull’attività svolta e sui risultati dell’inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. | 1. La Commissione riferisce al Senato annualmente nonché ogni qual volta ne ravvisi la necessità, e comunque al termine dei suoi lavori. |
(Cfr. supra l'articolo 5, comma 1, secondo periodo) | 2. Nelle proprie relazioni periodiche e nella relazione conclusiva, la Commissione può altresì proporre strumenti, a carattere legislativo o amministrativo, che ritiene efficaci al fine di prevenire e reprimere le criticità emerse nel corso dei suoi lavori. |