Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1782

Art. 8.

(Modifica dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. L'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

« Art. 76. – (Espropriazione immobiliare) – 1. Fatta salva la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione avente ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore qualora ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) che l'immobile sia adibito a civile abitazione del debitore e che quest'ultimo, secondo le risultanze dei registri anagrafici, vi abbia mantenuto la propria residenza, in modo continuativo nei due anni antecedenti il sorgere del credito ovvero, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, nei due anni antecedenti la pubblicazione della sentenza di primo grado;

b) che l'immobile non sia classificato come abitazione di lusso aventi le caratteristiche di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969 ovvero come fabbricato appartenente alle categorie catastali A/8 e A/9;

c) che gli altri componenti del nucleo familiare del debitore, anagraficamente residenti nell'unico immobile del debitore, alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza;

d) che il valore dell'immobile non sia superiore ad euro 400.000. Il valore immobiliare è determinato ai sensi dell'articolo 79 del presente decreto;

e) che nei confronti del debitore non sia applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) che nei confronti del debitore non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui all'articolo 32-quater del codice penale, per uno dei reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale e di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, per uno dei reati di cui al libro II, titoli II, V, VI e XIII, del codice penale diversi da quelli sopra richiamati, se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno, per uno dei reati di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 11, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per uno dei reati di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

g) che nei confronti del debitore nei tre anni antecedenti il sorgere del credito ovvero, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, nei tre anni antecedenti la pubblicazione della sentenza di primo grado non siano state accertate in via definitiva violazioni di importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del presente decreto, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, ovvero non siano state accertate in via definitiva violazioni rispetto agli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. Le deroghe di cui alla presente lettera non operano qualora il debitore dimostri in sede amministrativa o innanzi al giudice di essersi trovato nell'impossibilità, indipendente dalla propria personale volontà, di adempiere in tutto o in parte gli obblighi di legge ivi indicati.

2. Nei casi diversi da quelli previsti dalla lettera a) del comma 1, al ricorrere delle altre previsioni di cui al medesimo comma 1, l'agente della riscossione può dare corso all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procedono è superiore a euro 120.000. L'espropriazione può essere avviata nel caso in cui sia stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e siano decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione ipotecaria senza che il debito sia stato estinto.

3. Salva la facoltà di intervento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione avente ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore strumentale all'esercizio di imprese, arti e professioni e adibito all'esercizio di una tra le medesime attività, anche in forma societaria, da parte dello stesso debitore o di altri componenti del suo nucleo familiare, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri beni immobili aventi le stesse caratteristiche, situati nel territorio della stessa provincia, utilizzabili per l'esercizio di attività identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento.

4. In mancanza dei presupposti di cui al comma 3, l'agente della riscossione può dare corso all'espropriazione nell'ipotesi e con le modalità indicate al comma 2.

5. La qualificazione della strumentalità del bene immobile e l'accertamento della sussistenza del rapporto tra la disponibilità del bene in capo al debitore e il sostentamento del nucleo familiare del medesimo, rilevanti ai fini dell'attuazione del comma 3, sono affidati al giudice competente.

6. L'agente della riscossione non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni di cui ai commi 1 e 3, diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato al comma 1, lettera d) ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.