Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1782

Art. 7.

(Modifica all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano agli strumenti, agli oggetti e ai libri indispensabili per l'esercizio dell'impresa, dell'arte, della professione o del mestiere del debitore di cui all'articolo 515 del codice di procedura civile, strumentali all'esercizio delle predette attività da parte del debitore, qualora sussistano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 62 del presente decreto ».