Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1782

Art. 6.

(Modifica all'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

« 2-quater. Le somme dovute al debitore dal terzo per crediti sorti in occasione dell'esercizio dell'attività d'impresa, arti o professioni del debitore, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari a un decimo per importi fino a euro 2.500, in misura pari a un settimo per importi superiori a euro 2.500 e fino a euro 5.000 e in misura pari a un quinto per importi superiori a euro 5.000 ».