Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1782
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Art. 5.
(Modifica dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. L'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
« Art. 62. – (Disposizioni particolari sui beni pignorabili) – 1. Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio dell'impresa, dell'arte, della professione o del mestiere del debitore di cui all'articolo 515 del codice di procedura civile, strumentali all'esercizio delle predette attività da parte del debitore, non sono pignorabili al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
a) che tali beni siano adibiti all'attività d'impresa, arte, professione o mestiere del debitore costituente la sua unica fonte di sostentamento;
b) che il debitore non risulti proprietario o titolare di diritti reali di godimento su altri beni aventi le medesime caratteristiche di quelli utilizzabili per l'esercizio dell'impresa, dell'arte, della professione o del mestiere.
2. Qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio dell'impresa, dell'arte, della professione o del mestiere del debitore, anche se il medesimo è costituito in forma societaria e, in ogni caso, se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nel limite di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
3. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 2, la custodia è sempre affidata al debitore e il primo incanto non può avere luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione siano trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
4. La qualificazione della strumentalità del bene e l'accertamento della sussistenza del rapporto tra la disponibilità del bene in capo al debitore e il sostentamento del nucleo familiare del medesimo, rilevanti ai fini dell'attuazione del regime dell'impignorabilità di cui al comma 1, sono affidati al giudice competente ».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.