Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1782
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Art. 4.
(Modifiche all'articolo 515 del codice
di procedura civile)
1. All'articolo 515 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dai seguenti:
« Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio dell'impresa, dell'arte, della professione o del mestiere del debitore e comunque strumentali al detto esercizio non sono pignorabili al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
1) che tali beni siano adibiti all'esercizio dell'attività d'impresa, arte, professione o mestiere del debitore costituente la sua unica fonte di sostentamento;
2) che il debitore non risulti proprietario o titolare di diritti reali di godimento su altri beni aventi le medesime caratteristiche di quelli utilizzabili per l'esercizio dell'impresa, dell'arte, della professione o del mestiere.
Qualora non ricorrano le condizioni di cui al terzo comma, gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio dell'impresa, dell'arte, della professione o del mestiere del debitore, anche se il medesimo è costituito in forma societaria e, in ogni caso, se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nel limite di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
Nel caso di pignoramento dei beni di cui al quarto comma, la custodia è sempre affidata al debitore e il primo incanto non può avere luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione siano trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto ».