Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1782

Art. 3.

(Istituzione del Fondo di rotazione in materia di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni)

1. Per il sostegno delle passività subite dalle aziende, dagli istituti di credito nonché dagli intermediari finanziari a causa dell'insolvenza dei debitori che si trovino nelle situazioni previste dall'articolo 2 della presente legge è istituito il Fondo di rotazione in materia di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni. Con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a stabilire la disciplina del Fondo. La disponibilità annua del Fondo è costituita dalle somme versate dalle aziende, dagli istituti di credito nonché dagli intermediari finanziari nella misura fissata dal regolamento di cui al secondo periodo.