Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1782
Azioni disponibili
Art. 2.
(Limiti all'espropriazione immobiliare)
1. Fatta salva la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, le aziende, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, non possono dare corso all'espropriazione avente ad oggetto l'unico bene immobile di proprietà del debitore qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l'immobile sia adibito a civile abitazione del debitore e che quest'ultimo, secondo le risultanze dei registri anagrafici, vi abbia mantenuto la propria residenza, in modo continuativo, nei due anni antecedenti il sorgere del credito o, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, nei due anni antecedenti la pubblicazione della sentenza di primo grado;
b) che l'immobile non sia classificato come abitazione di lusso aventi le caratteristiche di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ovvero come fabbricato appartenente alle categorie catastali A/8 e A/9;
c) che nei confronti del debitore non sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui al libro II, titoli V e XIII, del codice penale, se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno;
d) che gli altri componenti del nucleo familiare del debitore, anagraficamente residenti nell'unico immobile del debitore, alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano pieni proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza;
e) che il valore dell'immobile non sia superiore ad euro 400.000. Il valore immobiliare, ai predetti fini, è calcolato in misura pari all'importo stabilito a norma del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, moltiplicato per tre, ovvero, nel caso in cui non sia possibile determinare il valore in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 52, esso è determinato ai sensi del comma 2 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Nei casi diversi da quelli previsti dalla lettera a) del comma 1, al ricorrere delle altre previsioni di cui al medesimo comma 1, le aziende, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari possono dare corso all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procedono sia superiore a euro 120.000.
3. Non può formare oggetto di espropriazione da parte di aziende, di istituti di credito nonché di intermediari finanziari l'unico bene immobile di proprietà del debitore strumentale all'esercizio di imprese, arti e professioni e adibito all'esercizio di una tra le medesime attività, anche in forma societaria, da parte dello stesso debitore o di altri componenti del suo nucleo familiare, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri beni immobili aventi le stesse caratteristiche, situati nel territorio della stessa provincia, utilizzabili per l'esercizio di attività identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento.
4. La qualificazione della strumentalità del bene e l'accertamento della sussistenza del rapporto tra la disponibilità del bene in capo al debitore e il sostentamento del nucleo familiare del medesimo, rilevanti ai fini dell'attuazione del comma 3, sono affidati al giudice competente.
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora l'unico bene immobile di proprietà del debitore sia stato dal medesimo liberamente vincolato a garanzia del credito ovvero se il bene immobile sia sottoposto a sequestro o a confisca.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.