Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1782
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Art. 12.
(Modifiche all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto il seguente:
« 3-bis. L'assegnazione dell'immobile allo Stato ai sensi del presente articolo non pregiudica la possibilità che il medesimo immobile sia assegnato in uso al soggetto esecutato, avuto riguardo al valore dell'immobile espropriato e alle condizioni patrimoniali e di salute dell'esecutato stesso ».