Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1782

Art. 11.

(Limiti alla vendita dell'immobile
aggiudicato)

1. A seguito del decreto di trasferimento della proprietà dell'immobile pignorato all'aggiudicatario, l'immobile medesimo non può essere venduto prima che siano decorsi cinque anni, salvo comprovate ragioni di necessità.