Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1782
Azioni disponibili
Art. 11.
(Limiti alla vendita dell'immobile
aggiudicato)
1. A seguito del decreto di trasferimento della proprietà dell'immobile pignorato all'aggiudicatario, l'immobile medesimo non può essere venduto prima che siano decorsi cinque anni, salvo comprovate ragioni di necessità.