Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1782

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 579 del codice
di procedura civile)

1. All'articolo 579 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

« Non sono altresì ammessi a presentare offerte all'incanto:

1) i soggetti che nei tre anni precedenti la presentazione dell'offerta all'incanto siano risultati aggiudicatari, giusto decreto di trasferimento del giudice competente, di oltre cinque immobili pignorati;

2) i soggetti che si trovino assoggettati alle procedure concorsuali del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero che abbiano avuto accesso a una delle procedure di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3;

3) i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui al libro II, titoli V e XIII, del codice penale, se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno. Il divieto di cui al presente numero non opera qualora il reato sia stato depenalizzato, dichiarato estinto o sia intervenuta la riabilitazione, ovvero sia stata revocata la sentenza di condanna medesima;

4) i soggetti a carico dei quali sia stata applicata la sanzione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

5) i soggetti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

I soggetti che intendono partecipare all'offerta d'acquisto debbono depositare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, unitamente alla documentazione di cui al primo comma, a pena di inammissibilità dell'offerta stessa, dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesti di non trovarsi in una delle situazioni preclusive di cui al comma precedente.

Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto si applicano anche alle procedure immobiliari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ».