Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1782

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge, in conformità ai princìpi fondamentali dell'Unione europea, in deroga ai commi primo e secondo dell'articolo 2910 del codice civile, si pone l'obiettivo di preservare dall'azione esecutiva intrapresa da aziende, istituti di credito e intermediari finanziari l'unico immobile di proprietà del debitore ovvero i beni mobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni di proprietà dello stesso, allorché sussistano le condizioni elencate negli articoli seguenti.

2. Ai fini della presente legge, per « intermediari finanziari » si intendono i soggetti indicati all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.